Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere costruita con attenzione fin dai primi gradi di giudizio. Presentare motivi nuovi in Cassazione, ovvero argomenti mai sollevati in precedenza, può avere una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di articolare tutte le doglianze in sede di appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per i delitti di furto e tentato furto aggravato, commessi dalla stessa persona nella medesima giornata. La Corte di Appello, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato e, considerata la sua reiterazione nel commettere reati (recidiva), aveva applicato la misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di lavoro.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, articolando due specifiche censure.
L’Appello e i Motivi Nuovi in Cassazione
I due motivi presentati dinanzi alla Cassazione denunciavano vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo a due punti cruciali:
1. La contestazione e l’applicazione della recidiva.
2. La determinazione della pena.
Tuttavia, la Corte ha rilevato un vizio procedurale fatale. Dall’analisi degli atti precedenti, in particolare dall’atto di appello e dai motivi aggiunti presentati nel corso del secondo grado di giudizio, è emerso che l’imputato non aveva mai sollevato queste specifiche contestazioni. Le sue precedenti censure si erano limitate a contestare la sua dichiarazione di delinquenza abituale, senza entrare nel merito della recidiva specifica o dei criteri di commisurazione della pena. Di conseguenza, le argomentazioni portate all’attenzione della Cassazione sono state considerate motivi nuovi in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio cardine del nostro ordinamento processuale. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti o introdurre nuove questioni. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Gli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale stabiliscono chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Poiché le contestazioni sulla recidiva e sulla quantificazione della pena sono questioni che involgono “profili di merito”, avrebbero dovuto essere discusse e decise dalla Corte d’Appello. Non avendolo fatto, l’imputato ha perso la possibilità di farle valere nel successivo grado di giudizio.
La Corte ha quindi concluso che i motivi erano “inediti” e, come tali, non consentiti in quella sede, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità e le Sue Conseguenze Pratiche
La decisione della Suprema Corte si traduce in conseguenze concrete per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difesa tecnica: ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere meticolosamente identificato e contestato nell’atto di appello. Attendere il giudizio di Cassazione per sollevare nuove questioni di merito è una strategia destinata al fallimento, che preclude ogni possibilità di riesame e comporta un ulteriore onere economico per l’imputato.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in appello?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che i motivi di ricorso, specialmente se riguardano questioni di merito come la recidiva o la determinazione della pena, devono essere stati proposti nei gradi di giudizio precedenti. Presentarli per la prima volta in Cassazione li rende ‘inediti’ e, di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 Euro.
Perché le questioni sulla recidiva e sulla determinazione della pena sono state considerate inammissibili in questo caso?
Perché, come risulta dagli atti processuali (atto di appello e motivi aggiunti), l’imputato non aveva formulato specifiche doglianze su questi punti nel giudizio di appello. Trattandosi di questioni che involgono profili di merito, non possono essere sollevate per la prima volta nel giudizio di legittimità dinanzi alla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20404 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimin il 20 agosto 2012) e artt. 624, 625, comma 1, nn. 4 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Rimini il 20 agosto 2012), aggravati ex art. 99, comma 4 cod. pen., applicando all’imputato la misura di sicurezza dell’assegnazione alla casa di lavoro;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che entrambi i motivi di ricorso, che denunciano vizio di violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla contestata e ritenuta recidiva ed alla determinazione della pena non sono consentiti in questa sede in quanto inediti, posto che, dall’incontestata sintesi dei mot di appello nonché dall’atto di appello in data 18 aprile 2014 e dai motivi aggiunti di appell data 11 novembre 2022, non risulta che il deducente avesse formulato specifiche doglianze al riguardo, essendosi limitato a formulare censure in punto di dichiarazione di delinquenza abituale, di modo che, trattandosi di questioni che involgono profili di merito, non possono esser dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024