Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza di strutturare correttamente l’atto di appello, evidenziando come l’omissione di un motivo di gravame in secondo grado precluda la sua discussione davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente aveva basato la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione nella determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una chiara lezione sulla tecnica processuale e sui limiti del giudizio di legittimità.
L’ostacolo dei motivi nuovi in Cassazione
Il primo punto del ricorso, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che questa specifica questione non era stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, non è consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non siano state oggetto dei precedenti motivi di gravame. Questo principio serve a proteggere la cosiddetta “catena devolutiva”, evitando che la Cassazione annulli una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che non è mai stato sottoposto all’attenzione del giudice d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
L’Interruzione della Catena Devolutiva
In relazione al primo motivo, la Corte ha spiegato che ammettere motivi nuovi in Cassazione comporterebbe un’alterazione del corretto svolgimento del processo. Se una questione viene intenzionalmente sottratta al giudizio della Corte d’Appello, quest’ultima non può motivare la sua decisione su quel punto. Di conseguenza, si creerebbe “a priori” un inevitabile difetto di motivazione che non può essere sanato in sede di legittimità. La proposizione di un motivo di ricorso deve seguire un percorso graduale attraverso i vari gradi di giudizio, e l’omissione di un passaggio interrompe irrimediabilmente questa catena.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, riguardante la determinazione della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della sanzione penale rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo onere motivazionale, facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi e rilevanti nella sentenza impugnata. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione di legge o vizio logico che potesse giustificare un intervento della Corte di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
1. Completezza dell’atto di appello: È fondamentale che l’atto di appello contenga tutti i motivi di doglianza, sia di fatto che di diritto, che si intendono far valere. Qualsiasi questione omessa in questa fase non potrà essere recuperata successivamente davanti alla Corte di Cassazione.
2. Limiti del ricorso per Cassazione: Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, specialmente in ambiti, come la commisurazione della pena, dove la legge affida a quest’ultimo un’ampia discrezionalità. Il ricorso può avere successo solo se si dimostra una chiara violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto dei precedenti motivi di gravame, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Perché un motivo non sollevato in appello non può essere discusso in Cassazione?
Perché ciò causa un’interruzione della “catena devolutiva”. Sottraendo intenzionalmente la questione al giudice d’appello, si crea un inevitabile difetto di motivazione su quel punto, che la Cassazione non può sanare.
La Corte di Cassazione può rivedere la quantità della pena decisa da un giudice?
Generalmente no. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non per sostituire la sua valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44432 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44432 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Castel San Pietro Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
th’e.pzp.4 considerato che il secondo motivo di~ – 9 con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla delerminazione del
trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.