Motivi Nuovi in Cassazione: Quando il Ricorso Diventa Inammissibile
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: l’inammissibilità dei motivi nuovi in Cassazione. Questo significa che le questioni non sollevate nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Procedimento
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo a sette mesi di reclusione e 1.500 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La sentenza, emessa dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello. È importante sottolineare che nel primo grado di giudizio erano state riconosciute le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva contestata.
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su quattro distinti motivi.
Le Doglianze del Ricorrente
I motivi del ricorso erano così articolati:
1. I primi due motivi contestavano la conferma del giudizio di colpevolezza, lamentando sia un vizio di motivazione che una violazione della legge penale.
2. Il terzo e il quarto motivo, invece, criticavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo anche in questo caso un difetto di motivazione.
L’Analisi della Cassazione e i motivi nuovi in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato integralmente inammissibile. La ragione di questa drastica decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale insuperabile. La Suprema Corte ha infatti rilevato che l’atto di appello originario era incentrato su un unico punto: la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Le questioni relative alla colpevolezza e alla particolare tenuità del fatto non erano state in alcun modo sollevate o “devolute” alla cognizione del giudice di secondo grado.
Questo aspetto è cruciale. Il principio devolutivo, che regola le impugnazioni, stabilisce che il giudice superiore può esaminare e decidere solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati dall’appellante. Se una questione non viene inclusa nei motivi di appello, si forma su di essa un giudicato parziale e non può essere riproposta nei gradi successivi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. In particolare, ha affermato che le censure proposte nel ricorso per Cassazione non erano deducibili in quella sede, proprio perché il giudice d’appello aveva correttamente omesso di pronunciarsi su di esse, non essendogli state sottoposte. Di conseguenza, i motivi nuovi in Cassazione, ovvero quelli non precedentemente discussi, sono stati considerati inammissibili.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come un importante monito: la strategia difensiva deve essere completa e articolata fin dal primo atto di impugnazione. Omettere di sollevare una censura in appello preclude la possibilità di farlo valere successivamente davanti alla Cassazione, con il rischio non solo di veder confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori oneri economici.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione delle censure non sollevate in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere dedotte con il ricorso questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato perché non gli erano state devolute con l’atto di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché i motivi relativi alla colpevolezza e alla particolare tenuità del fatto sono stati ritenuti inammissibili in questo caso?
Perché tali questioni non erano state sollevate nell’atto di appello, il quale era incentrato unicamente sulla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche. Di conseguenza, erano da considerarsi motivi nuovi, non ammissibili nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ABDEL AZIM FOUAD ABOU ZEID nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2022, con la quale NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla p di mesi 7 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Milano il 9 giugno 2019.
Rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferm giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione inosservanza della legge penale, sia il terzo e il quarto motivo, con cui sono stati dedo violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e il vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sono inammissibili, in quanto volti a introdurre nel gi legittimità temi fattuali nuovi, dovendosi considerare che le questioni della responsabilità e particolare tenuità del fatto non erano state devolute nell’atto di appello, incentrato s profilo della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, per cui le censure proposte n ricorso non possono ritenersi deducibili in questa sede, avendo questa Corte precisato più vol (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente om di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.