Motivi Nuovi in Cassazione: Perché il Ricorso Rischia l’Inammissibilità
Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una strategia difensiva quasi sempre destinata al fallimento. Il processo penale è strutturato per gradi e ogni fase ha le sue regole. Proporre argomenti o giustificazioni per la prima volta davanti alla Corte Suprema, dopo non averli sollevati in appello, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione lo conferma, offrendo un chiaro monito sull’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio.
Il Caso: Violazione della Sorveglianza Speciale e Giustificazione Tardiva
I fatti al centro della vicenda sono lineari. Un uomo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, viene trovato assente dalla sua abitazione durante un controllo notturno delle forze dell’ordine, avvenuto alle 03:38 del mattino, in un orario in cui aveva l’obbligo di rimanere in casa.
Per questa violazione, viene condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello. La sua responsabilità penale per la violazione dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) viene quindi confermata.
Solo a questo punto, nel ricorrere alla Corte di Cassazione, la difesa introduce un elemento nuovo: l’imputato sostiene che la sua assenza era giustificata, poiché si trovava al pronto soccorso. Tuttavia, questa circostanza non era mai stata menzionata nei motivi di appello.
La Decisione della Corte Suprema: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. La conseguenza per il ricorrente è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi in Cassazione
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato della procedura penale. La Corte spiega che non è possibile dedurre con il ricorso per cassazione questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello. Farlo significherebbe chiedere alla Corte di Cassazione di annullare una sentenza per un difetto di motivazione su un punto che non è mai stato sottoposto all’attenzione del giudice d’appello.
In altre parole, il giudice di secondo grado non può essere accusato di aver omesso di motivare su una circostanza (la presenza al pronto soccorso) che la difesa non ha mai sollevato. La giurisprudenza citata dalla Corte (in particolare la sentenza n. 29707 del 2017) è chiara: la ‘devoluzione’ delle questioni al giudice superiore avviene tramite i motivi di gravame. Ciò che non è incluso in essi, non può essere recuperato in Cassazione.
La Corte ribadisce inoltre che la violazione delle prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale, come il rispetto degli orari, integra pienamente il reato contestato, poiché tali prescrizioni sono parte integrante della misura di prevenzione e mirano a garantirne l’efficacia.
Conclusioni: L’Importanza della Strategia Difensiva nei Gradi di Merito
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla strategia processuale. Ogni argomento difensivo, ogni prova, ogni giustificazione deve essere presentata e argomentata nei gradi di merito (primo grado e appello), che sono le sedi deputate all’accertamento del fatto. Tentare di introdurre motivi nuovi in Cassazione non è una scorciatoia, ma un errore procedurale che preclude l’esame nel merito del ricorso. La difesa deve essere costruita in modo completo fin dall’inizio, poiché le omissioni e le dimenticanze nei primi gradi di giudizio non possono essere sanate davanti alla Corte Suprema, giudice della sola legittimità.
È possibile presentare nuove prove o argomenti per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello. Introdurre un nuovo punto in questa fase porta all’inammissibilità del ricorso su quel punto.
Cosa succede se si viola l’obbligo di restare in casa durante la sorveglianza speciale?
La violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, come l’obbligo di soggiorno in determinati orari, integra il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, poiché tali prescrizioni hanno efficacia integrativa del precetto penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni attribuibili al ricorrente, questi viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato nei suoi confronti il giudizio di penale responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale della ste città pronunciata il 7 dicembre 2022 (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato in casa in occasione di un controllo delle forze di polizia effettuato, il gior dicembre 2019 alle ore 03:38, in un orario in cui egli non poteva uscirne) in ordine a reato di cui all’art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011;
Considerato, infatti, che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. n. del 2011 – che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto – hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai rea di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la corseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di dirit sentenza impugnata non si è discostata, essendo risultato dimostrato che l’imputato non si trovava in casa in occasione del controllo e che la tesi difensiva secondo la quale eg nell’occasione si trovava al pronto soccorso non è stata oggetto dei motivi di appello con la conseguente inammissibilità di tale censura (l’unica proposta in questa sede);
Rilevato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che i sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivaz per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). In questa impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione dell’esimente dell’esercizio di un diritto sia stat prospettata all’esame della Corte di appello di Palermo ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.