Motivi Nuovi in Cassazione: Le Regole Ferree per un Ricorso Valido
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6529/2024) ci ricorda una di queste regole fondamentali: il divieto di introdurre motivi nuovi in Cassazione che non siano stati oggetto dei precedenti gradi di giudizio. L’inosservanza di questo principio, come vedremo, conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata per il reato di bancarotta semplice documentale. La sentenza, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare, era stata confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Roma. Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputata decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza.
Il Ricorso in Cassazione e la Strategia Difensiva
La difesa lamentava una violazione di legge relativa al mancato accoglimento della richiesta di applicazione della cosiddetta “continuazione esterna”, un istituto previsto dall’articolo 81 del codice penale che consente di unificare sotto un’unica pena più reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, emergeva un problema procedurale decisivo: questa specifica questione non era mai stata sollevata nei motivi d’appello presentati al giudice di secondo grado. Questo aspetto si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Il Principio di Devoluzione e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Il nostro sistema processuale si basa sul principio devolutivo, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte dalla parte che impugna la sentenza. Di conseguenza, il giudice d’appello non poteva e non doveva pronunciarsi sulla continuazione, poiché non faceva parte dei motivi di gravame. Presentare motivi nuovi in Cassazione equivale a chiedere alla Suprema Corte di giudicare un aspetto su cui il giudice precedente non si è espresso, non per un errore, ma perché non era tenuto a farlo. La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo sulla legittimità delle decisioni precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito dedurre con il ricorso per cassazione questioni che non sono state proposte nei motivi di appello. L’unica eccezione a questa regola si ha quando si tratta di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Nel caso specifico, la richiesta di applicazione della continuazione non rientrava in nessuna di queste categorie eccezionali.
La Corte ha specificato che, poiché la questione non era stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, quest’ultimo aveva correttamente omesso di pronunciarsi. Di conseguenza, non sussisteva alcun vizio nella sentenza impugnata. La decisione è supportata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, che impedisce di trasformare il giudizio di legittimità in una sede per rimediare a dimenticanze o a scelte strategiche errate compiute nei gradi precedenti.
Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: la strategia difensiva deve essere delineata in modo completo e preciso sin dal primo atto di impugnazione. I motivi di appello rappresentano il perimetro invalicabile entro cui si muoverà il giudizio di secondo grado e, di conseguenza, anche quello di legittimità. Tralasciare una doglianza in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere in Cassazione. La scelta dei motivi di impugnazione è un momento cruciale che richiede massima attenzione e prefigura l’esito dell’intero percorso processuale.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, di norma non è possibile. Il ricorso per cassazione può vertere solo su questioni già sottoposte al giudice d’appello. Introdurre motivi nuovi in Cassazione, non precedentemente discussi, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Quali sono le eccezioni alla regola che vieta di presentare nuovi motivi in Cassazione?
Le uniche eccezioni riguardano questioni che il giudice può rilevare d’ufficio in ogni stato e grado del processo, oppure questioni che non era oggettivamente possibile dedurre nelle fasi precedenti del giudizio. La richiesta di continuazione tra reati non rientra in queste eccezioni.
Cosa succede se il giudice d’appello non si pronuncia su una questione non sollevata nei motivi d’appello?
Il giudice d’appello omette correttamente di pronunciarsi, in quanto il suo esame è limitato ai punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati. Tale omissione, quindi, non costituisce un vizio della sentenza che possa essere fatto valere in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERRACINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza prelimin L.4.1 -‘NIA Tribunale di Reig di condanna per il reato di bancarotta semplice documentale;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta violazion quanto al mancato accoglimento della richiesta di continuazione esterna ex art. 81 non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha oggetto dei motivi di appello; ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché n essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, trann tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che n possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazion 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bologne 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.