Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il 5/04/1976
avverso la sentenza del 7/05/2024 della Corte di appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, in relazione al reato di cui all’art 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEinosservanza dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione – primo motivo; violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva secondo motivo) devolvono doglianze riproduttive dell’unico motivo di appello (secondo motivo di ricorso) cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento
immune da censure di ogni tipo e con motivazione esauriente ed ineccepibile, rilevando che il giudice di primo grado aveva già concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e che, comunque, non erano emersi elementi positivi per rivedere l’operato bilanciamento, ma, al contrario, doveva essere considerata la negativa personalità dell’imputato, di indole trasgressiva, come emerso dalla condotta acclarata nel giudizio di merito, così giustificando in modo ineccepibile l’entità del trattamento sanzionatorio.
Rilevato che il primo motivo risulta inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. pen. proc. perché l’esclusione della recidiva per violazione dell’art. 99 cod. pen. non è stata chiesta con il gravame ma proposta, per la prima volta, nella presente sede di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940, nel senso che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione).
Considerato che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.yonere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, visti i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il President