Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COMISO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COMISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 21 settembre 2017 con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione in ordine al reato di furto aggravato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che, in assenza di proposizione della querela da parte della persona offesa, i giudici di merito avrebbero erroneamente omesso di pronunciare sentenza di improcedibilità del reato loro ascritto per difetto di querela; inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito nella richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati e non deducibili in questa sede di legittimità.
Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osservato come, in antitesi a quanto ritenuto da parte dei ricorrenti, in atti vi sia presenza di una valida querela proposta da NOME il 31 ottobre 2014 presso il Commissariato di P.S. in Vittoria, in cui aveva espressamente richiesto “la punizione formale” degli imputati.
Con riferimento, poi, alla richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’a 131-bis cod. pen., deve essere osservato come esso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME,
Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Psidente