Motivi nuovi in Cassazione: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una strategia processuale rischiosa e, come dimostra una recente ordinanza, quasi sempre destinata al fallimento. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere una critica alle decisioni prese nel grado precedente e non possono introdurre questioni mai dibattute prima. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale principio.
I Fatti del Caso: Un Furto e Due Gradi di Giudizio
Due soggetti venivano condannati in primo grado e successivamente in appello per il reato di furto in abitazione in concorso. La pena stabilita era di un anno e sette mesi di reclusione, oltre a una multa. L’episodio delittuoso riguardava la sottrazione di beni appartenenti a due persone diverse, madre e figlia, all’interno della stessa abitazione.
In un precedente procedimento, era già stata emessa una sentenza definitiva per la sottrazione dei beni appartenenti alla madre. Il presente giudizio, invece, riguardava i beni sottratti alla figlia nel medesimo contesto.
Dal Motivo d’Appello al Ricorso in Cassazione
Nel giudizio d’appello, la difesa degli imputati aveva contestato due aspetti specifici della sentenza di primo grado: l’esatta qualificazione giuridica del reato e l’eccessività della pena inflitta. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale.
Giunti dinanzi alla Corte di Cassazione, gli imputati hanno cambiato strategia difensiva. Hanno introdotto un argomento completamente nuovo: sostenevano che il fatto dovesse essere considerato come un’unica condotta di furto, e non come due episodi distinti (uno per ogni vittima) uniti dal vincolo della continuazione. Si trattava, a loro dire, di una violazione di legge da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Suprema Corte e i motivi nuovi in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale, cristallizzato nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma vieta di dedurre con il ricorso per cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello.
Il principio è chiaro: il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, sulla base delle questioni che sono state loro sottoposte. Introdurre motivi nuovi in Cassazione significherebbe trasformare la Suprema Corte in un giudice d’appello, snaturando la sua funzione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la questione relativa all’unicità o pluralità delle condotte di furto non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado si erano pronunciati unicamente sulla qualificazione del reato e sulla congruità della pena, perché solo su quello erano stati chiamati a decidere dalla difesa. Di conseguenza, sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità costituisce un’azione processualmente non consentita. L’inammissibilità del ricorso è stata quindi la logica e inevitabile conseguenza, con la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla strategia processuale. Ogni argomentazione difensiva deve essere presentata nel momento e nella sede opportuna. I motivi di appello definiscono i confini del giudizio di secondo grado (il cosiddetto ‘effetto devolutivo’). Tentare di ampliare tali confini introducendo argomenti inediti davanti alla Corte di Cassazione è una mossa destinata a fallire. La corretta impostazione dei motivi di impugnazione fin dal primo grado di appello è cruciale per poter sperare in una riforma della sentenza di condanna.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché gli imputati hanno introdotto un motivo di ricorso (la presunta unicità della condotta di furto) che non era mai stato presentato nel precedente giudizio di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare argomenti completamente nuovi per la prima volta in Cassazione?
No, di regola non è possibile. Il ricorso per Cassazione deve basarsi sui motivi già discussi davanti alla Corte d’Appello. Introdurre motivi nuovi è consentito solo in casi eccezionali previsti dalla legge, ma non era questa la situazione.
Quali sono state le conseguenze per gli imputati della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. Inoltre, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2878 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2878 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COGNOME il 31/03/1981 COGNOME NOME nato a PRATO il 17/09/1974
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato l sentenza del Tribunale di Brescia del 6 giugno 2022, con la quale Guarda NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sette reclusione ed euro trecentosettanta di multa in relazione al reato di cui agli art e 624 bis cod. pen.
Gli imputati ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appell per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del vinco della continuazione con i fatti giudicati in un precedente procedimento, il cui es divenuto definitivo in data 28 gennaio 2016.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con unico motivo si è infatti dedotto che erroneamente i giudici di merito avevano ravvisato la sussistenza di due distinte condotte di furto in abitazione, seppur av dal vincolo della continuazione. Si trattava, infatti, di una unica condotta di perpetrata nella abitazione dei coniugi COGNOME – COGNOME, a seguito della quale stati sottratti beni sia della signora COGNOME ( e per tale fatto si era ce distinto giudizio definito con la sentenza n.4363/2015 della CdA di Brescia) sia de figlia COGNOME NOME, oggetto del presente giudizio.
I ricorrenti lamentano dunque un vizio di violazione di legge mai dedotto con motivi di appello e quindi, non consentito in sede di legittimità ( art. 606, comm cod. proc. pen.) Con i motivi di appello, infatti, si era contestata la qualificazione del reato e l’eccessività della pena inflitta.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile co conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – no ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila ciascun in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile li’ ricorsd e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.