Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 2 maggio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno datata 2-10-2019, riconosciute le attenuanti generich ritenute equivalenti alle aggravanti in favore di COGNOME NOME, riduceva la pena allo stess inflitta in anni 4, mesi 6 di reclusione ed C 1.700,00 di multa, confermando la condanna al pena di anni 5, mesi 6 di reclusione ed C 2500,00 di multa già inflitta in primo grado a COGNOME NOME.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso gli imputati tramite i propri difensori; COGNOME lamentava violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per il mancato riconosciment delle attenuanti generiche. Il COGNOME deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp cod.proc.pen. :
. violazione dell’art.606. lett. b) cod.proc.pen..quanto alla omessa concessione delle attenuan di cui all’art. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. avendo la persona offesa COGNOME COGNOME una specif dichiarazione di avvenuto risarcimento dei danni a seguito della ricezione della somma di C 4.500,00 ed essendo il fatto commesso in danno del COGNOME di particolare tenuità;
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all’affermazione di responsabilità p concorso negli episodi di rapina ritenuto dimostrato sulla base di elementi privi dei necessa riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso COGNOME è proposto per motivi mai in precedenza avanzati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero con l’appello la predetta imputata aveva dedotto questioni esclusivamente in punto di inutilizzabilità del materiale probatorio e non può dedurr alcuna violazione in relazione al profilo sanzionatorio con il successivo atto di ricorso cassazione. Al proposito tra le tante pronunce può richiamarsi quella secondo cui in base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle forma dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibili gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c) proc. pen.), deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, (dep. 23/02/2015 ) Rv. 262455 01).
In conclusione, l’impugnazione della COGNOME deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 61 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso COGNOME; va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ne caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei mo gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisi in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 GLYPH del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazi struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo gra
per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordin nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente material probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso pe cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tu le osservazioni delle difese dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente, per affermarne la colpevolezza in ordine a entrambi gli episodi di rapina, è costituito, per la rapina COGNOMECOGNOME dalla fuga delle coimputa bordo della vettura condotta dal COGNOME e, per la rapina COGNOMECOGNOME dalla analogia dei fatt dall’utilizzo di una sim card intestata allo stesso ricorrente.
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatament giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudi merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia complesso esauriente e plausibile.
Analogamente inammissibile appare la doglianza del COGNOME avanzata in relazione alla attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. perché mai dedotta con i motivi di appello così che stessa non può per la prima volta essere dedotta con il presente ricorso.
3. Infondata è altresì la doglianza avanzata in relazione all’art. 62 n. 6 cod.pen. poiché corte di merito, pur avendo dato atto del risarcimento a pagina 7 della motivazione, non ha affermato l’esaustività dello stesso; invero va ricordato come in tema di circostanza attenuan del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verifi funzione del duplice oggetto della condotta dell’agente in relazione all’interesse leso, dovendo esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall’azione diret all’impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa (Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011 Rv. 249391 01). E nel caso in esame la consumazione dei fatti di rapina e lesioni personali in danno dell stessa vittima ha portato la corte di merito ad escludere la possibilità di ritenere esausti completo il risarcimento sulla base della somma offerta.
Peraltro il motivo appare anche essere proposto in difetto di interesse stante che il COGNOME ha avuto concesse proprio in forza delle somme versate le circostanze attenuanti generiche con la conseguenza che sulla base dello stesso elemento di fatto non potrebbe ottenere differenti
circostanze attenuanti; posto infatti che un risarcimento dei .danni non integrale seppure n consente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., può essere valu dal giudice in funzione della concessione delle attenuanti generiche (Sez. 6, n. 34522 de 27/06/2013, Rv. 256134 – 01) deve essere escluso che la medesima condotta possa essere ritenuta meritevole e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. e dell’ bis cod.pen.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso COGNOME deve essere respinto ed ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 febbraio 2024