Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 676 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 676 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Polonia DATA_NASCITA, NOME, nato a Cassano allo Ionio DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 18/02/2025 della Corte di appello di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e 1-ricors(6; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/02/2025, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, il precedente 22/06/2023, il Tribunale di Castrovillari aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e di NOME in ordine ai delitti di furto aggravato, così diversamente qualificato il fatto in origine rubricato in termini di ricettazione, e resistenza a pubblico ufficiale e, per l’effetto, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori del COGNOME e del COGNOME, AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno articolato entrambi un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME il suo difensore lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 110, 624, 625, n. 7 e 337 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di affermata colpevolezza del predetto in ordine ai delitti ascrittigli.
Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe pervenuti alla conferma della primigenia sentenza di condanna senza analizzare, in alcun modo, l’elemento soggettivo sia del più grave delitto di furto, costituito dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sia dell’ulterio delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente inflizione di una pena detentiva eccessiva, neppure convertita in pena sostitutiva.
2.2. GLYPH Con l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME il suo difensore si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà ed illogicità in punto di dichiarata inammissibilità della memoria difensiva, depositata a mezzo PEC in data 10/02/2025.
Assume segnatamente che con la decisione impugnata sarebbe stata illegittimamente ed immotivatamente dichiarata l’inammissibilità dell’indicata memoria difensiva, posto che con essa non si sarebbe affatto esteso il thema decidendum, ma si sarebbe, piuttosto, meglio argomentata una censura – quella imperniata sull’esclusione dell’aggravante ritenuta con la sentenza di primo grado – già dedotta con l’atto di appello, giustificando, peraltro, la statuizione con una motivazione apparente, stante la mancata comparazione dello scritto difensivo postumo con l’originario atto d’impugnativa.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di COGNOME NOME sono manifestamente infondati per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Inammissibile perché generico è l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 110, 624, 625, n. 7 e 337 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà in punto di affermata colpevolezza del predetto in ordine ai delitti contestatigli, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe confermata la sentenza di condanna del primo giudice senza scrutinare l’elemento psicologico, sì da pervenire all’inflizione di una pena detentiva assai severa, neanche convertita in pena sostitutiva.
Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso in disamina sia affetta da un’assoluta genericità intrinseca, non essendo state indicate specifiche criticità, in tesi involgenti l’apparato argomentativo a supporto della decisione impugnata, di gravità tale da inficiarne radicalmente la tenuta.
E invero, nell’impugnativa, al di là di una formale prospettazione delle censure, non risultano in alcun modo esplicitate le ragioni asseritamente comprovanti l’omessa valutazione dell’elemento soggettivo dei delitti per cui v’era stata conferma della condanna, l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio adottato e l’illegittimità della mancata conversione della pena detentiva inflitta in una pena sostitutiva, di fatto ipotizzate.
Manifestamente infondato è, invece, l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME, con cui ci si duole dell’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà ed illogicità in punto di dichiarata inammissibilità della memoria difensiva, depositata, a mezzo EMAIL, in data 10/02/2025, assumendo, per un verso, che tale atto difensivo, diversamente da quanto ritenuto, non avrebbe esteso il thema decidendum, ma si sarebbe sostanziato in un’esplicitazione della deduzione, già prospettata con l’atto di appello, imperniata sull’esclusione dell’aggravante riconosciuta con la decisione di primo grado e, per altro verso, che l’apparato argomentativo a corredo della statuizione della Corte territoriale si sarebbe risolto, di fatto, in una motivazione apparente, in ragione della mancata comparazione della memoria con l’originario atto di gravame.
Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è ravvisabile nella statuizione della Corte di appello in punto di
affermata inammissibilità della memoria difensiva depositata in data successiva alla proposizione dell’atto di gravame l’ipotizzata violazione della disposizione processuale di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen.
Ciò perché con la memoria di cui trattasi si è contestata la possibilità, per il giudice che abbia riqualificato come furto un fatto ab origine rubricato in termini di ricettazione, di riconoscere, in relazione al delitto così riqualificato, sussistenza di un’aggravante non ipotizzata dal rappresentante della pubblica accusa, mentre nell’atto di gravame si era lamentata esclusivamente la concreta sussistenza di elementi fattuali che consentissero di configurare la circostanza riconosciuta.
Appare, quindi, evidente che con la memoria in disamina, per l’intrinseca diversità della questione che ne forma oggetto rispetto a quella dedotta con l’atto di appello, si è prospettato un motivo nuovo, come tale correttamente ritenuto inammissibile dalla Corte territoriale, con argomentato motivazionale congruo, coerente e tutt’altro che contraddittorio.
Peraltro, giova evidenziare che costituisce, da tempo, insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «/ motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.» (così: Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D’Antino, Rv. 240367-01, nonché, più di recente, Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 04/01/2012, NOME, Rv. 251780, Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 28/01/2015, COGNOME, Rv. 262180-01, Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01 e Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 11/02/2021, Paun, Rv. 280783-01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/12/2025