Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13199 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME.no NOMECOGNOME nato a Gela il 08/11/1991 avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ,:NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammiss, bile; udito il difensore, avv. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza del 23 settembre 2024, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, previa riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha con’el -mato l’ordinanza emessa in data 5 agosto 2024 dal Gip del medesimo Tribunale, – ,on la quale era stata applicata, nei confronti del ricorrente, la misura cau:elare
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ad un ep sodio di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente ex art. 73 del 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, la violazione i i legge ed il vizio di motivazione, relativamente agli artt. 273 cod. proc. pen. e 7 3 del d.P.R. n. 309 del 1990. Si contesta, nello specifico, la ritenuta insussistenzil della gravità indiziaria in punto di univoca destinazione a fini di spaccio della condotta in contestazione, stante l’assenza di oggettivi elementi di segno con:rari° e l’eccessiva frammentarietà della captazione su cui erroneamente il Tribu le del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento.
Con memoria datata 16 gennaio 2025, la difesa del ricorrente ha prEs , ntato un motivo nuovo, con il quale eccepisce la mancata acquisizione, da par:e del Tribunale, di tutti i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni effettuate ne corso delle indagini. Vi sarebbe, dunque, una nullità assoluta, sussistendolb )bligo del Tribunale di acquisire tali provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte richiedente; provvedimenti non trasmessi ai sensi dell’art. 309, cori -li 5 e 10, cod. proc. pen. e, dunque, indebitamente sottratti al vaglio previsto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, poiché diretto ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici del r e;ame, riducendosi alla mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, attraverso la quale il ricorrente tenta di sovrapporre alla co -rAta e coerente ricostruzione dei dati istruttori, operata dal Tribunale del riesarre, un percorso logico alternativo, i cui esiti si scontrano tuttavia con l’evidenza delle risultanze processuali emerse dalle indagini.
In tema di misure cautelari personali, peraltro, giova ricordare che, allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione, anche il vizio di motivazrpr e del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi i -n: izi di colpevolezza, la Corte di legittimità è tenuta a verificare, nei limiti consentitt dall peculiare natura del giudizio che le è proprio, se il giudice di merito abt la dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravi:à del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei cano -ii della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
1.1. Ebbene, nel caso di specie, la condotta posta in essere dall’irdagato, specificamente contestata al capo 66) della provvisoria incolpazione in tery lini di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, risulta essere stata compiutamente ricostruita dal Tribunale del riesame, il quale ha ben spegato come, dalle conversazioni captate a bordo dell’autovettura in uso all’indagato, risulti la disponibilità, in capo al ricorrente, di 40,00 grammi di sp: tanza stupefacente, cedutigli da un soggetto non identificato e destinati alla succissiva commercializzazione («quaranta grammi, questo è tutto guadagno tuo… questo se te lo vuoi prendere tu, te lo prendi tu…non ne ho problemi»).
Per indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità, del resto, è -h flessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazo ge del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui apprezzamento non può ssere sindacato in sede di legittimità giacché costituente questione di fatto, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez.3, n. 44938 del 05/10/21, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2C 1 Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 351.ii, 1 del 22/05/2013, Rv. 257784).
Parimenti inammissibile deve dichiararsi il motivo aggiunto – relativo all’invocata nullità dell’ordinanza impugnata per la mancata acquisizione, Ca parte del Tribunale, di tutti i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni eflieltuat – presentato dalla difesa dell’indagato con successiva memoria.
Trattasi, infatti, di motivo nuovo, come tale inammissibile sia sotto i r rofilo temporale, stante l’avvenuto decorso del termine di quindici giorni , )rima dell’udienza per la presentazione dei motivi nuovi, fissato dall’art. 585, com na 4, cod. proc. pen., sia per la non inerenza con le deduzioni già ritué – Inente presentate, atteso che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e nei punti della decisione investiti dall’impugnzione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343; Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666) non essendo tale principio derogato nell’ambito del ricorso per cassazione cootro i provvedimenti de libertate (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. Rv. 284036).
In materia di motivi aggiunti, peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l’inammissibilità dei motivi ch ginari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i rigati originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e
considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in ava ‘ti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850); di talché, in ogni caso, il motivo aggiunto in esame deve essere dichiarato inamrr essendo la sua valutazione preclusa dall’inammissibilità del ricorso principale (Sez. 3, n. 23939 del 25/02/2021, Rv. 282021).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per.. -ilenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determi -u zione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità meclasima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spesa del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della 2assa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:ei delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2025.