Motivi nuovi Cassazione: quando il ricorso è inammissibile
Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo principio, noto come effetto devolutivo dell’appello, stabilisce che il giudice superiore può pronunciarsi solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Un’analisi approfondita di questo caso ci aiuta a comprendere i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato alla pena di quattro mesi di arresto e 133,00 euro di ammenda per una violazione della legge sulle armi. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Palermo.
L’imputato, nel suo appello, aveva basato la sua difesa su due punti principali:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
2. La concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Una volta giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, tuttavia, la difesa ha cambiato strategia. L’unico motivo di ricorso presentato lamentava un vizio di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che i giudici non avessero spiegato adeguatamente l’impossibilità di applicare una pena commisurata ai minimi edittali.
La Decisione della Corte e i motivi nuovi cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: non è possibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state oggetto dei motivi di appello.
I giudici hanno rilevato che la critica sulla dosimetria della pena, e in particolare sulla mancata applicazione dei minimi edittali, non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. Di conseguenza, la Corte d’appello non aveva l’obbligo di pronunciarsi su un punto che non le era stato devoluto. Introdurre motivi nuovi in Cassazione, quindi, si è rivelata una mossa proceduralmente errata.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su una giurisprudenza consolidata. Citando una precedente sentenza (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017), i giudici hanno ribadito che ‘non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione’.
L’appello trasferisce al giudice superiore solo le questioni specificamente contestate con i motivi di impugnazione. Se un punto della sentenza di primo grado non viene criticato in appello, esso passa in giudicato e non può più essere messo in discussione. Nel caso specifico, l’imputato aveva focalizzato il suo appello sulla non punibilità e sulle attenuanti, accettando implicitamente la valutazione del giudice sulla quantificazione della pena.
Inoltre, la Corte ha aggiunto che, anche a voler prescindere da questo vizio procedurale, il motivo presentato era comunque da considerarsi del tutto generico e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni
Le conclusioni che possiamo trarre da questa pronuncia sono di fondamentale importanza pratica. La redazione degli atti di impugnazione richiede la massima attenzione e completezza. È essenziale che l’avvocato difensore individui e articoli sin dal primo atto di appello tutti i possibili vizi della sentenza di primo grado, sia di fatto che di diritto.
Dimenticare di sollevare una questione in appello preclude la possibilità di farlo successivamente in Cassazione. Questa ordinanza serve da monito: la strategia difensiva deve essere delineata in modo completo fin da subito, poiché le maglie del processo si stringono progressivamente ad ogni grado di giudizio, rendendo impossibile recuperare in seguito le omissioni iniziali. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, aggravando la posizione del condannato.
Posso introdurre una nuova ragione per contestare una sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere sollevate questioni nuove se non sono state presentate nel precedente grado di appello. Il giudizio di Cassazione è limitato ai punti già contestati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Su quali argomenti si basava l’appello originario del ricorrente?
L’appello originario si concentrava su due richieste: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non era stata sollevata alcuna contestazione sulla quantificazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1377 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1377 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sassuolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Palermo
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 18 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condannato , all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 133,00 di ammenda per il reato di cui all ‘art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe compiutamente argomentato in ordine all ‘impossibilità di irrogare un a pena commisurata ai minimi edittali, è inammissibile, poiché la censura non è stata prospettata con l’atto di appello, che, invece, aveva ad oggetto l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01);
considerato che, in ogni caso, l’impugnazione si esaurisce in una doglianza del tutto generica sulla dosimetria della pena;
ritenuto che per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla c assa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME