Motivi Nuovi Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso Spiegata
Nel processo penale, le regole procedurali sono fondamentali per garantire l’ordine e la correttezza del giudizio. Una di queste regole, spesso decisiva, riguarda l’impossibilità di presentare motivi nuovi in Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un’imputata e chiarendo perché le questioni non sollevate in appello non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la struttura del processo e l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi.
I Fatti del Caso
Una donna era stata condannata sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, commesso insieme ad altre coimputate. La difesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, non per contestare la ricostruzione dei fatti, ma per un vizio di motivazione specifico: la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 114 del codice penale, che riguarda la minima partecipazione al reato.
Secondo la tesi difensiva, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni per cui non aveva concesso tale attenuante all’imputata. Si trattava, quindi, di una censura mirata a un aspetto tecnico della commisurazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sui motivi nuovi
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (se l’attenuante fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello procedurale precedente. I giudici hanno rilevato che la contestazione relativa alla mancata applicazione dell’art. 114 c.p. costituiva un “motivo nuovo”, ovvero una questione legale che non era stata sollevata con l’atto di appello.
Di conseguenza, in applicazione di un principio consolidato, il ricorso è stato respinto. L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio dei “Motivi Nuovi” in Cassazione
La motivazione della Corte è di natura puramente processuale e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento. Non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state sottoposte all’esame del giudice d’appello.
Il ragionamento della Corte è il seguente: se si permettesse di sollevare un motivo nuovo direttamente in Cassazione, si creerebbe una situazione paradossale. La Corte di Cassazione sarebbe chiamata a valutare un “vizio di motivazione” su un punto della decisione rispetto al quale il giudice d’appello non ha mai avuto la possibilità di pronunciarsi, proprio perché la questione non gli è stata posta. In pratica, si chiederebbe alla Suprema Corte di annullare una sentenza per un difetto di motivazione “a priori”, creato intenzionalmente sottraendo l’argomento al secondo grado di giudizio.
Questo principio, ribadito da numerose sentenze citate nell’ordinanza, serve a garantire la corretta progressione del processo e a rispettare la funzione specifica di ogni grado di giudizio. L’appello è la sede per riesaminare il merito della decisione di primo grado, inclusi tutti gli aspetti fattuali e giuridici. La Cassazione, invece, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma solo sulle questioni che sono state devolute alla cognizione del giudice precedente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza di una strategia difensiva attenta e completa fin dal primo atto di impugnazione. Tutte le potenziali censure alla sentenza di primo grado, sia di fatto che di diritto, devono essere articolate in modo esauriente nell’atto di appello. Dimenticare o tralasciare un motivo significa precludersi la possibilità di farlo valere in Cassazione.
Per l’imputato, ciò significa che l’appello rappresenta l’ultima vera occasione per una rivalutazione completa della propria posizione. La successiva via della Cassazione è uno stretto corridoio riservato al controllo di legittimità, dove non c’è spazio per ripensamenti o nuove argomentazioni. La decisione della Corte, quindi, non solo risolve il caso specifico ma riafferma la logica e la razionalità del sistema delle impugnazioni penali.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto dei motivi di appello, ovvero che non siano state sottoposte al giudice del grado precedente.
Perché i “motivi nuovi” rendono un ricorso inammissibile in Cassazione?
Perché, se ammessi, si creerebbe un inevitabile difetto di motivazione “a priori” nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello, infatti, non avrebbe potuto motivare su un punto che non gli è mai stato sottoposto, e la Cassazione si troverebbe ad annullare una decisione per una mancanza non imputabile al giudice che l’ha emessa.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente e l’obbligo di pagare le spese processuali. Inoltre, la legge prevede il versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza d Tribunale della stessa sede, che l’ aveva ritenuta responsabile, insieme ad a coimputate, del reato di tentativo di furto in abitazione aggravato dall’aver comme il fatto con violenza sulle cose, per vizio di motivazione relativamente alla man applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con moti non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, c eccepite contestazioni costituiscano dei motivi nuovi, non dedotti con il precede appello e perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legitt dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiterata affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricors cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravam dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si config “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalm sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sen n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di euro tremilaiilla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.