Motivi Nuovi in Cassazione: La Via Sbarrata verso l’Inammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere un principio cardine del nostro sistema processuale: il divieto di introdurre motivi nuovi in Cassazione. Questa regola, spesso sottovalutata, determina l’esito di molti ricorsi, come dimostra il caso di specie, dove la richiesta tardiva di un’attenuante ha portato a una secca dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme la vicenda e il consolidato orientamento della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna per furto aggravato (artt. 99 e 624-bis c.p.) emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nel 2019. La sentenza veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel 2022. L’imputato, non rassegnato alla condanna a due anni di reclusione e 667,00 euro di multa, decideva di adire la Corte di Cassazione.
Tuttavia, il ricorso presentato al giudice di legittimità si fondava su un unico motivo: il vizio di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. (aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità). Il punto cruciale è che tale richiesta non era mai stata avanzata nei motivi del precedente atto di appello.
L’Inammissibilità per i Motivi Nuovi in Cassazione
La Corte Suprema, con la sua ordinanza, non entra nemmeno nel merito della questione. La decisione si ferma a un livello preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Il Collegio evidenzia come l’istanza di riconoscimento dell’attenuante costituisca un ‘motivo nuovo’, ovvero una doglianza non dedotta con il precedente gravame.
Questo rappresenta un ostacolo insormontabile. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità: il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge rispetto alle questioni che sono state loro sottoposte. Se una questione non è stata sollevata in appello, la Corte d’Appello non ha potuto esprimersi su di essa, e di conseguenza la Cassazione non può sindacare una decisione (o una motivazione) mai resa su quel punto specifico.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, si rifà a un principio giuridico consolidato e ‘tranciante’. Viene ribadito che non sono ammissibili nel ricorso per cassazione questioni che non abbiano già costituito oggetto dei motivi di gravame in appello. La ratio di questa regola è chiara: si deve evitare il rischio che, in sede di legittimità, venga annullato un provvedimento per un difetto di motivazione su un punto che è stato ‘intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello’.
In altre parole, non si può ‘saltare’ un grado di giudizio. Consentire di presentare motivi nuovi in Cassazione significherebbe permettere all’imputato di ottenere una pronuncia su una questione che la Corte d’Appello non ha mai potuto esaminare, creando un ‘inevitabile difetto di motivazione a priori’. Per questo motivo, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Strategia Difensiva in Appello
La pronuncia in commento ha un’implicazione pratica di enorme rilevanza per la strategia difensiva. Ogni argomentazione, ogni richiesta, ogni doglianza deve essere cristallizzata nell’atto di appello. Qualsiasi questione omessa in quella sede non potrà essere recuperata successivamente davanti alla Corte di Cassazione. La strutturazione dei motivi di gravame è quindi un momento cruciale che definisce in modo irrevocabile i confini del successivo giudizio di legittimità. Dimenticare o tralasciare un punto in appello significa precludersi per sempre la possibilità di farlo valere, trasformando un potenziale ricorso in un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, il ricorso è dichiarato inammissibile se propone questioni (motivi nuovi) che non sono state precedentemente sottoposte al giudice d’appello.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso?
Perché la richiesta di riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. non era stata presentata come motivo di appello, costituendo quindi un motivo nuovo non ammissibile nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a DIAMANTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5-dicembre 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme del 5 febbraio 2019 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 667,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 e 624-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come l’istanza di riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principi reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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