Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 30/09/1991
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, nel motivo unico proposto, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello omette di verificare se la sostanza posta in sequestro avesse efficacia drogante; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che la sostanza posta in sequestro a NOME COGNOME sia stata ceduta da COGNOME NOME. ·
Considerato, quanto alla doglianza riguardante l’efficacia drogante della sostanza caduta in sequestro, che, trattandosi di motivo nuovo non dedotto in appello, lo stesso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., i quali impongono che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizi o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame (ex multis Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv.256631:”).
Considerato in ogni caso che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, per stabilire l’effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile fare ricorso ad una perizia chimica tossicologica, la quale è necessaria, invece, ove occorra valutare l’entità o l’indice dei principi attivi contenuti nei reperti (cfr. Sez. 3, n. 22498 d 17/03/2015, COGNOME, Rv. 263784).
Considerato, quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, che i rilievi difensivi riguardanti l’assenza di prove in ordine all’accertata cessione delle dosi di sostanza stupefacente – caduta sotto la percezione del personale operante di polizia – sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il jesidente