Motivi Nuovi in Cassazione: La Suprema Corte Fissa i Paletti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla possibilità di presentare motivi nuovi in Cassazione. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa, ribadendo due principi fondamentali della procedura penale: l’insindacabilità del merito e la preclusione per le questioni non sollevate nel precedente grado di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a due argomentazioni principali.
I Motivi del Ricorso e i Limiti dei Motivi Nuovi in Cassazione
Il ricorso si basava su due distinti motivi:
1. Contestazione sulla motivazione: Il ricorrente criticava la logicità della motivazione con cui i giudici di merito lo avevano ritenuto responsabile del reato, proponendo una diversa lettura degli elementi processuali.
2. Contestazione sull’aggravante: Il secondo motivo riguardava l’applicazione di una specifica circostanza aggravante (prevista dall’art. 61 n. 5 c.p.), ritenuta ingiusta.
È proprio su questo secondo punto che si concentra l’attenzione della Corte, introducendo il tema cruciale dei motivi nuovi in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile in toto. La decisione si articola su due binari argomentativi paralleli, uno per ciascun motivo di ricorso.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è limitato a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata esente da vizi logici, rendendo il motivo infondato.
La Preclusione per i Motivi Nuovi
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che la questione relativa alla circostanza aggravante non era mai stata sollevata nei motivi di appello. L’art. 581 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente i capi o i punti della decisione che si intendono contestare. Introdurre per la prima volta in Cassazione un argomento non dibattuto in Appello costituisce la proposizione di un motivo nuovo, non consentito dalla legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono un chiaro richiamo al rigore procedurale che governa il processo penale. I giudici hanno sottolineato che il motivo relativo alla responsabilità dell’imputato e quello inerente alla configurabilità di un’aggravante sono ‘statuizioni distinte’. Aver contestato la colpevolezza in appello non autorizza a contestare per la prima volta l’aggravante in Cassazione.
La Corte cita precedenti giurisprudenziali specifici (come Cass. n. 5447/2020) per affermare che i ‘motivi nuovi’ possono essere proposti a sostegno dell’impugnazione solo se hanno ad oggetto capi o punti già enunciati nell’atto di impugnazione originario. La generica contestazione della responsabilità non può ‘contenere’ anche una specifica censura su un’aggravante, che doveva essere esplicitamente dedotta nell’atto di appello. Questa preclusione mira a garantire l’ordine processuale e ad evitare che il giudizio di Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Insegna che la strategia difensiva deve essere delineata in modo completo e preciso fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado, sia esso relativo alla colpevolezza, alla qualificazione del reato, al calcolo della pena o all’applicazione di aggravanti, deve essere specificamente sollevato nei motivi di appello. Dimenticare o trascurare un punto significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere nei successivi gradi di giudizio. Per gli avvocati, ciò si traduce nella necessità di un’analisi meticolosa della sentenza da impugnare, per non precludere al proprio assistito alcuna via di difesa.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Il suo ruolo è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un’argomentazione non discussa in Appello?
No, non è possibile. La sentenza stabilisce che un motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità se ha ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello. Questo vale anche se la censura viene solo genericamente prospettata in appello e poi specificata in Cassazione.
Perché il motivo relativo alla circostanza aggravante è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nell’atto di appello. La Corte ha chiarito che il motivo relativo all’affermazione di responsabilità e quello sull’aggravante sono ‘distinte statuizioni’, e la contestazione di una non implica la contestazione dell’altra, che deve essere specificamente dedotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 563 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 563 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO depositata in data 31/10/2025;
ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pe denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei da processuali oltre ad essere manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con gli orientamenti di questa Corte, non è consentito dalla legge, stante la preclusione pe la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni del suo convincimento con riguardo all’identificazione dell’imputato ( si vedano, i particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
Al riguardo occorre ribadire il principio secondo cui : “I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo rela all’affermazione della responsabilità dell’imputato, investita dall’appello originari quello inerente la configurabilità di un’aggravante, con conseguente inammissibilità di quest’ultimo”(Sez.6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783 – 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Rv. 262180 – 01).
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025