I Motivi Nuovi in Cassazione: Perché il Ricorso Rischia l’Inammissibilità
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere coerente e ben definita sin dai primi gradi di giudizio. Tentare di introdurre motivi nuovi in Cassazione, ovvero argomentazioni mai sollevate in appello, rappresenta una scelta processuale quasi sempre destinata al fallimento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per false dichiarazioni.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, relativo a false dichiarazioni fornite a un pubblico ufficiale sulla propria identità. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Roma, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
Tuttavia, la linea difensiva adottata davanti alla Suprema Corte si rivelava radicalmente diversa da quella sostenuta nel grado precedente. Mentre in appello la difesa si era concentrata sulla tesi del “reato impossibile”, nel ricorso per cassazione si introduceva una questione del tutto nuova: la presunta insussistenza del falso, basata sull’incertezza riguardo le reali generalità dell’imputato.
La questione giuridica: è possibile presentare motivi nuovi in Cassazione?
Il cuore della questione sottoposta alla Corte era se fosse ammissibile un ricorso basato su un motivo mai dedotto in precedenza. La risposta del nostro ordinamento processuale, confermata da consolidata giurisprudenza, è tendenzialmente negativa. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, non possono essere introdotte questioni di fatto o argomentazioni giuridiche che il giudice d’appello non ha avuto modo di esaminare perché non gli sono state sottoposte.
La decisione della Corte di Cassazione e i motivi nuovi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la devoluzione. Con l’atto di appello si circoscrive l’ambito della cognizione del giudice superiore. Ciò che non viene specificamente contestato in appello si intende accettato e non può essere riproposto, per la prima volta, davanti alla Cassazione.
Le motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la questione sollevata nel ricorso – l’incertezza sulle generalità dell’imputato – era una “questione inedita” e diversa da quella del reato impossibile, l’unica discussa in appello. La Corte ha richiamato l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale e diverse sentenze precedenti, ribadendo che non possono essere dedotte in Cassazione questioni che il giudice d’appello ha correttamente omesso di esaminare perché non gli erano state devolute con la dovuta specificità.
L’unica eccezione a questa regola riguarda le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il caso in esame non rientrava in tale categoria. Di conseguenza, il tentativo di cambiare strategia difensiva nell’ultimo grado di giudizio si è scontrato con una preclusione processuale insuperabile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La decisione in commento offre una lezione fondamentale: l’importanza di una strategia difensiva chiara e completa fin dal giudizio di appello. Introdurre motivi nuovi in Cassazione è una pratica processualmente scorretta che porta, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un ulteriore aggravio economico per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questo ribadisce la necessità di formulare atti di appello esaustivi, che coprano tutte le possibili censure alla sentenza di primo grado, per non precludersi la possibilità di farle valere nel successivo giudizio di legittimità.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proprio perché basato su una questione “inedita”, cioè mai sollevata davanti al giudice d’appello, e non rilevabile d’ufficio.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna.
Per quale reato era stato condannato in origine l’imputato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, previsto dall’articolo 495 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 02Q2ZEF) nato il 12/12/1974
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31189/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che denunzia vizi della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità – è inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttame omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME). Nel caso di specie il ricorso deduce l’insussistenza del falso sulla base della considerazione che non vi sarebbe certezza circa le reali generalità dell’imputato; si tratta di una questione inedita in quanto diversa da qu posta con l’atto di appello, che sosteneva la tesi del reato impossibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024