Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40194 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo l’azione penale improcedibile per difetto di querela.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 21 gennaio 2025 in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa il 20 febbraio 2020 dal Tribunale di Palmi, che, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravati, con la riduzione del rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo n. 2 e 7, cod. pen., con la sospensione condizionale della pena.
Il Tribunale aveva fondato la propria decisione sugli accertamenti dei Carabinieri dai quali era emerso che NOME COGNOME, in concorso con altri, si era impossessato di n. 24 tubi di rame per la raccolta di acqua piovana e n. 10 curve di rame, per un totale di circa 80 Kg. di rame, sottraendoli da alcune cappelle del cimitero di Seminara, mediante l’utilizzo di strumenti atti allo scasso.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancanza e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti richiamati, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., censurando la sentenza impugnata in relazione all’omesso esame dei motivi nuovi proposti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ritualmente e tempestivamente trasmessi a mezzo pec (allegati al ricorso), con conseguente nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc pen.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto constatare l’insussistenza della condizione di procedibilità (previa esclusione delle contestate aggravanti) in quanto il procedimento nasceva dalla semplice denuncia di un sOggetto (NOME COGNOME COGNOME Priore della congrega), peraltro non qualificabile come persona offesa e quindi non legittimato a proporre querela.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo l’azione penale improcedibile per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780 – 01; Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Di, Rv. 286729 – 01).
E, nel caso in esame, il motivo aggiunto, speso sulla sussistenza della mancanza della condizione di procedibilità, non era affatto contemplato nell’atto di appello e non poteva considerarsi uno sviluppo di alcuno degli originari motivi di appello che riguardavano la responsabilità penale dell’imputato per il reato ascrittogli.
Peraltro, il processo di appello si è svolto, su richiesta del difensore, con trattazione orale e nelle conclusioni il difensore nulla ha detto sui motivi aggiunti, insistendo solo nei motivi di appello.
E, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284768 – 02; Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De, Rv. 281813 – 01; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903 – 01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto nel fascicolo per il dibattimento di primo grado è raccolta la querela presentata in data 01.09.2015 presso la Stazione dei Carabinieri di Seminara (RC) da NOME COGNOME, in qualità di priore protempore dell’RAGIONE_SOCIALE e responsabile dei loculi della stessa, in fine alla COGNOME COGNOME NOME, oltre à riservare la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale, sporgeva formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che sì potevano ravvisare nei fatti esposti e ne chiedeva la punizione.
Circostanza, questa, accertabile da questa Corte in quanto, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto
degli atti processuali (vds. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/11/2025.