Motivi nuovi appello: una guida alla loro corretta presentazione
I motivi nuovi appello rappresentano uno strumento processuale delicato ma fondamentale nel diritto penale. Tuttavia, il loro utilizzo è soggetto a regole precise, la cui violazione può portare a conseguenze irreparabili, come l’inammissibilità del ricorso. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 36750/2024) offre un chiaro esempio dei limiti e delle condizioni per la loro valida presentazione, sottolineando l’importanza di una strategia difensiva ben strutturata fin dal primo atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per i reati di danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di un coltello. Nello specifico, l’imputato aveva danneggiato il citofono di una cooperativa. Secondo la sua difesa, il gesto era scaturito da una condotta rivendicativa, legata al mancato pagamento di spettanze lavorative che l’uomo riteneva dovute alla propria compagna da parte della stessa cooperativa. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua colpevolezza.
La Questione Giuridica: I Limiti dei Motivi Nuovi Appello
L’aspetto cruciale del ricorso in Cassazione non riguardava il merito della vicenda, ma un vizio procedurale. La difesa, infatti, chiedeva di riqualificare il reato da ‘danneggiamento aggravato’ a ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose’. Questa tesi, però, non era stata inserita nell’atto di appello originario, ma era stata introdotta solo successivamente, in una memoria depositata prima della discussione, configurandosi come ‘motivo nuovo’ ai sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.p.
Qui sorge il problema: i motivi nuovi appello possono introdurre temi completamente diversi da quelli originari? La risposta della Cassazione è un secco no.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: i motivi nuovi devono avere una connessione funzionale con i capi e i punti della decisione già investiti dall’impugnazione principale. Non possono servire a introdurre censure completamente nuove e autonome, aggirando così i termini perentori per l’impugnazione.
Nel caso di specie, l’atto di appello originario contestava aspetti come il difetto di motivazione, l’insufficienza della prova e la pena eccessiva. La richiesta di riqualificazione del reato, invece, introduceva un tema di indagine completamente nuovo e slegato dai precedenti, rendendo il motivo tardivo e, quindi, inammissibile sin dall’origine.
Conseguenze dell’Inammissibilità dei Motivi Nuovi Appello
L’inammissibilità del ricorso ha avuto due conseguenze determinanti. In primo luogo, ha reso irrilevante il fatto che la Corte d’Appello avesse comunque esaminato nel merito la questione. Un motivo inammissibile, secondo la Cassazione, non può essere ‘sanato’ dalla trattazione del giudice precedente. In secondo luogo, ha precluso l’esame di un’altra questione potenzialmente favorevole all’imputato: l’estinzione del reato per prescrizione. Un ricorso inammissibile, infatti, non è idoneo a costituire un valido rapporto processuale e, pertanto, non consente al giudice di rilevare cause di non punibilità sopravvenute.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base dei seguenti principi giuridici:
1. Connessione Funzionale: I motivi nuovi devono essere inerenti ai temi specificati nell’impugnazione principale. Deve esistere una connessione logica e giuridica tra i motivi originari e quelli aggiunti, poiché questi ultimi rappresentano un’illustrazione o un approfondimento delle censure già mosse, non un’occasione per presentarne di nuove.
2. Perentorietà dei Termini: La facoltà di presentare motivi nuovi non può essere utilizzata per eludere i termini perentori stabiliti per l’impugnazione. Ammettere motivi completamente nuovi significherebbe concedere alla parte un termine aggiuntivo per impugnare, in violazione del principio di legalità processuale.
3. Irrilevanza della Trattazione nel Merito: L’eventuale accoglimento o esame nel merito di un motivo inammissibile da parte del giudice del grado precedente non ne sana il vizio originario. Ciò che è inammissibile rimane tale in ogni stato e grado del giudizio.
4. Preclusione all’Esame della Prescrizione: L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione. La giurisprudenza delle Sezioni Unite è ferma nel ritenere che un ricorso inammissibile sia insensibile agli eventi processuali successivi, come il maturare dei termini di prescrizione.
Conclusioni
La sentenza analizzata ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: l’atto di impugnazione è un momento cruciale che definisce i confini della discussione processuale. I motivi nuovi appello sono uno strumento di approfondimento, non di ampliamento dell’oggetto del giudizio. La formulazione di un’impugnazione completa ed esaustiva fin dall’inizio è essenziale per evitare declaratorie di inammissibilità che possono precludere la discussione di questioni decisive, con conseguenze gravi per l’imputato, inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare argomenti completamente nuovi dopo aver depositato l’atto di appello?
No. È possibile presentare “motivi nuovi”, ma questi devono avere una connessione funzionale con i capi e i punti della decisione già contestati nell’impugnazione principale. Non possono introdurre temi di indagine completamente diversi.
Cosa succede se la Corte d’Appello esamina nel merito un motivo nuovo che era in realtà inammissibile?
Secondo la Cassazione, la circostanza è irrilevante. Un motivo inammissibile “ab origine” (dall’inizio) rimane tale anche se il giudice del grado precedente lo ha erroneamente esaminato nel merito. L’inammissibilità non può essere sanata.
L’inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione?
Sì. La giurisprudenza consolidata stabilisce che un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, il giudice non può esaminare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente alla proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello de L’Aquila ha confermato la condanna dell’imputato alla pena di giustizia pronunciata dal tribunale di Pescara per i r danneggiamento aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e del porto non giustificato un coltello a serramanico.
Con il ricorso in Cassazione viene formulato un unico motivo, incentrato sulla richiest riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza su giacché l’azione posta in essere dall’imputato (danneggiamento del citofono d’ingress all’immobile adibito a sede della RAGIONE_SOCIALE) era conseguente al mancato pagamento delle spettanze lavorative guadagnate -ma asseritamente non corrisposte- dalla propria compagna e si inserisce, quindi, in una condotta rivendicativa che spiega il gesto distruttivo.
Sia il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che il difensore dell’imput AVV_NOTAIO del Foro di Pescara hanno inviato per PEC memoria con conclusioni,
chiedendo entrambi l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
Il ricorso è inammissibile.
La questione oggi sottoposta alla Corte (la riqualificazione della condotta posta in esser NOME COGNOME in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non risulta tra quelle occupato l’atto di appello (nell’ordine: difetto di motivazione; mancata commissione del fatt parte dell’imputato; insufficienza della prova per l’affermazione di responsabilità; 131-bis pena eccessiva, mancata applicazione di circostanza attenuante) ma è stata inserita soltant tra i motivi nuovi ex art.585,comma 4 1 c.p.p. nella memoria di data 17 ottobre 2023, inviata dal difensore alla Corte d’appello prima della discussione.
Il motivo era pertanto inammissibile ab origine, costituendo principio ermeneutico consolidato, al quale il Collegio intende dare continuità uniformandovisi, quello per cui i nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti de decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo necessaria sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, NOME , Rv. 280783 – 01) quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare.
Riproposta in questa sede, è inammissibile perché presuppone una diversa ricostruzione del fatto, già rigettata dal giudice d’appello e non rivalutabile innanzi alla Corte di legittim 6, n. 6578 del 25/01/2013 Piacentini Rv. 254543 – 01; Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018,COGNOME,Rv. 272651 -01)
Ed essendo il motivo inammissibile per tardività fin dal grado d’appello, diviene irrileva circostanza che la Corte d’appello abbia affrontato e deciso la questione, entrando nel meri posto che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo che risulti ab origine inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 101 16/12/2014, Rv. 263157-01). Ciò che è inammissibile, rimane tale anche nel giudizio di rinvi senza possibilità di sanatoria.
L’inammissibilità del motivo di ricorso preclude l’esame della questione della estinzione prescrizione del reato ascritto all’imputato. Infatti, la giurisprudenza consolidat Cassazione non riconosce l’inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale ricorso inammissibile che quindi rimane insensibile ad una serie di eventi processu successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione o altri analoghi (ex m Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018,Salatino ›Rv. 273551 -01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così d iso in Roma, 9 luglio 2024