Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME NOME, nato a Triggiano il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 29.2.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27.3.2023, il GUP del Tribunale di Bari aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei delitti di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, ritenuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, l’aveva condannato
alla pena finale di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 800 di multa, applicando altresì la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale;
la Corte d’appello di Bari, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dall’imputato, presente personalmente ed assistito dal suo difensore di fiducia, con il Procuratore Generale in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, irr anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa.
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della scriminante di cui all’art. 649 cod. pen. oggetto di censura articolata con i motivi nuovi, proposti ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. aggiunge, a tal proposito, che la rinuncia aveva interessato i motivi formulati con l’appello principale e riguardanti la mancata applicazione della pena sostitutiva, non già quelli formulati con i motivi nuovi e di cui la Corte avrebbe invece dovuto tener conto ai fini della adozione di una sentenza di proscioglimento, tenuto altresì conto della intervenuta remissione ;ella querela;
4. Il ricorso è inammissibile.
Prescindendo da ogni altra considerazione circa la portata della “rinuncia” ai motivi articolati con l’atto di appello ed implicita nell’accordo processuale intervenuto con il PG quanto al trattamento sanzionatorio, è sufficiente ribadire che il motivo nuovo articolato ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. era comunque inammissibile perché privo di ogni collegamento con la censura formulata nell’appello principale (cfr., sul punto, e tra le tan Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01, in cui la Corte ha ribadito che i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall’atto di impugnazione originario).
Tanto precisato, è allora appena il caso di ribadire che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previst
dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 9.5.2024