Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41503 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha emesso nei confronti di NOME COGNOME ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati previsti dagli artt. 81, secondo comma, 378 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 384-ter, primo comma, cod. pen. (nell’applicare tale misura cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha invece escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata dal Pubblico ministero nell’addebito cautelare).
Il delitto ascritto a NOME COGNOME si sarebbe concretizzato nell’avere egli fatto da intermediario tra tre persone – COGNOME, COGNOME e COGNOME ritenute partecipi, anche con ruoli apicali, di sodalizi mafiosi; le condotte di favoreggiamento personale sarebbero avvenute nelle date del 23 e 24 settembre 2022 e del 18 ottobre 2022. Le esigenze cautelari considerate nel provvedimento applicativo sono quelle riconnesse al pericolo di recidivanza specifica.
All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il ricorrente ha avanzato al Giudice per le indagini preliminari una richiesta di applicazione di misura cautelare non detentiva, onde consentirgli di continuare a gestire l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da lui presieduta. Tale istanza è stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che – con ordinanza del 29 maggio 2025 – ha ritenuto non vi fossero elementi sopravvenuti favorevoli, tali da imporre di rimeditare il quadro cautelare appena valutato al momento dell’emissione del provvedimento genetico.
Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo è stato colpito da appello cautelare, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Nell’impugnazione, la difesa di NOME COGNOME ha dedotto l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-lois.1, cod. pen., ponendo in dubbio il fatto che COGNOME fosse consapevole dello spessore mafioso di COGNOME; l’appellante ha poi contestato la valutazione di adeguatezza della misura in atto, ribadendo la necessità di lavorare e garantendo la propria reperibilità presso la sede della società RAGIONE_SOCIALE da lui presieduta.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. qui impugnata, ha respinto l’appello. Da un lato, con riferimento agli argomenti che ponevano in discussione la consapevolezza di COGNOME circa la caratura criminale di COGNOME (e dunque, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), il Tribunale di Palermo ha rilevato che si trattava di temi non dedotti all’attenzione del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Dall’altro lato, il Tribunale di Palermo ha ritenuto non sussistessero elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato in occasione del provvedimento genetico (posto che l’incensuratezza e la possibilità di esercitare attività lavorativa, dedotti con i motivi di appello, erano elementi già valutati dal G.i.p. in tale sede).
Inoltre, il Tribunale di Palermo ha rilevato che nemmeno era stato dedotto un quadro di indigenza tale da giustificare l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per esercitare attività lavorativa (autorizzazione – aggiunge il Tribunale – nemmeno richiesta).
Conseguentemente, dopo avere ribadito la negativa valutazione delle condotte di COGNOME – ritenute sintomatiche di prognosi di pericolosità sociale il Tribunale di Palermo ha respinto l’appello proposto.
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale di Palermo articolando un unico motivo di ricorso, in cui deduce, cumulativamente, vizi relativi alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. (vizi qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
Il ricorrente valorizza un’intercettazione del 23 agosto 2023 (riportata a pagina 327 del provvedimento genetico) e lamenta che il Tribunale di Palermo avrebbe omesso di replicare a quanto dedotto con l’unico motivo di appello in ordine alla (ritenuta) inconsapevolezza di COGNOME circa la caratura mafiosa del beneficiario del favoreggiamento (NOME COGNOME).
Il ricorrente si duole inoltre della sproporzione (per eccesso) della misura cautelare applicata nei suoi confronti, segnalando la condizione di incensuratezza, la situazione familiare e la necessità di esercitare attività lavorativa (a beneficio e supporto del proprio nucleo familiare). Su tali aspetti, il Tribunale di Palermo avrebbe offerto una motivazione insufficiente.
Il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Le censure svolte in ordine alla pretesa inconsapevolezza del ricorrente circa la caratura mafiosa delle persone beneficiarie del favoreggiamento non sarebbero deducibili con il ricorso per cassazione, in conseguenza della mancata devoluzione della questione nell’istanza proposta al G.i.p. del Tribunale di Palermo ex art. 299 cod. proc. pen. Con riferimento alla motivazione in punto esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale di Palermo non sarebbe né contraddittoria, né manifestamente illogica; sicché, i vizi motivazionali non sarebbero censurabili in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alle doglianze relative alla mancanza di consapevolezza in capo al ricorrente – dello spessore criminale di COGNOME, si tratta di censura non dedotta nell’istanza proposta al Giudice per le indagini preliminari.
Essendo necessario risolvere una questione processuale, è consentito l’accesso diretto agli atti da parte dì questa Corte (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01). Ciò premesso, occorre rilevare che la lettura delle trascrizioni del verbale dell’udienza in cui è stato assunto l’interrogatorio di garanzia (in particolare, delle pagine 8-9) permette di avere conferma del fatto che il tema ora in esame non è stato dedotto all’attenzione del primo giudice: all’esito dell’interrogatorio di garanzia era stato chiesto al Giudice per le indagini preliminari unicamente di affievolire il regime cautelare (applicando una misura coercitiva non custodiale), in ragione della necessità di consentire al ricorrente di continuare ad esercitare l’attività lavorativa da lui condotta.
La mancata deduzione al primo giudice del tema ora in esame (la consapevolezza, da parte di COGNOME dello spessore criminale di COGNOME) rende inammissibile la proposizione della relativa questione nelle successive fasi di impugnazione. Si tratta di approdo che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che, muovendo dalla natura devolutiva del mezzo di gravame previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., ha evidenziato che «non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di prime cure, né al giudice “ad quem” è attribuito il potere di estendere la propria cognizione “ex officio” a questioni non esaminate dal giudice “a quo”, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili anche d’ufficio in ogni stato e grado» (Sez. 2, n 6597 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285931 – 01; conf. Sez. 4, n. 576 del 18/12/2024, dep. 2025, Pmt c/Baffa, Rv. 287322 – 01).
Risultano inammissibili anche le censure indirizzate alla valutazione effettuata dal Tribunale di Palermo in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata nei confronti del ricorrente. Tali censure sollecitano una valutazione degli elementi di fatto – e dunque una valutazione di merito – preclusa in sede di legittimità.
Rispetto al tema cautelare, infatti, il Tribunale di Palermo ha congruamente evidenziato che – rispetto alla valutazione effettuata dal primo giudice, all’atto dell’imposizione della misura cautelare e nella successiva reiezione dell’istanza di sostituzione della stessa – il quadro cautelare non presentava elementi di novità.
Secondo il Tribunale di Palermo la gravità del fatto contestato a COGNOME «legato da strettissimo vincolo fiduciario al mafioso di Misilmeri, COGNOME NOME, che lo ha scelto quale soggetto cui affidare stabilmente il ruolo di intermediario nelle comunicazioni con altro esponente mafioso di elevata caratura come COGNOME NOME» è elemento sintomatico di pericolosità sociale, tale da rendere necessario il mantenimento della misura cautelare in atto.
Del resto, aggiunge il Tribunale, l’impegno lavorativo del ricorrente in una RAGIONE_SOCIALE – impegno che pre-esisteva all’applicazione
della misura ed era concomitante alla commissione dei fatti ritenuti sintomatici di pericolo di recidivanza specifica – non è idoneo ad incidere sulla valutazione di adeguatezza della misura cautelare in atto.
A tali considerazioni, che il Tribunale ha ritenuto giustificative della necessità di mantenimento del regime cautelare custodiale, nel provvedimento impugnato si aggiunge che nemmeno è stata esplicitamente avanzata una richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa, né è stata dedotta in sede di merito una situazione di indigenza tale da giustificare il rilascio delle autorizzazioni previste dall’art 284, comma 3, cod. proc. pen.
Si tratta di una motivazione che non risulta contraddittoria e tantomeno manifestamente illogica: essa enumera elementi di fatto pertinenti (di cui non si assume il travisamento) e ne offre una congrua e motivata interpretazione in chiave cautelare. Sicché, le censure formulate rispetto a detta motivazione, si risolvono in una sollecitazione ad un diverso apprezzamento di fatto e, pertanto, risultano inammissibili in questa sede.
Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/11/2025