Motivi Nuovi in Appello: Quando una Questione Diventa Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6964 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti procedurali dell’appello penale, in particolare sulla distinzione tra memorie difensive e la presentazione di motivi nuovi appello. La vicenda, nata da una condanna per guida senza patente con recidiva, si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità proprio a causa della tardiva proposizione di una questione di legittimità costituzionale. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato previsto dall’art. 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada. L’imputato, giudicato con rito abbreviato, era stato ritenuto colpevole di guida senza patente, con l’aggravante della recidiva nel biennio. Tale circostanza trasforma l’illecito da amministrativo a penale, comportando una condanna a due mesi e quindici giorni di reclusione, confermata anche dalla Corte d’Appello di Palermo.
Avverso tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un’unica, cruciale doglianza: la presunta incostituzionalità della norma. Secondo il ricorrente, la trasformazione della sanzione da amministrativa a penale solo in caso di recidiva violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
La Questione Giuridica: I Limiti dei Motivi Nuovi in Appello
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della presunta incostituzionalità, quanto nel modo e nei tempi in cui essa è stata sollevata. La Corte d’Appello aveva infatti già rilevato che tale eccezione era stata introdotta per la prima volta attraverso una memoria difensiva depositata a ridosso dell’udienza, e non nell’atto di appello originario.
Questo dettaglio procedurale è fondamentale. Il nostro ordinamento processuale, infatti, distingue nettamente tra le memorie difensive (art. 121 c.p.p.), che servono a illustrare e approfondire le questioni già devolute al giudice con l’atto di impugnazione, e i motivi nuovi appello (art. 585, comma 4, c.p.p.), che possono introdurre nuove doglianze ma devono rispettare precisi termini di presentazione. Introdurre una questione completamente nuova tramite una semplice memoria è, pertanto, una mossa proceduralmente scorretta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sposato in pieno la linea della Corte territoriale, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, ribadito anche dalla giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 36118/2019).
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno chiarito che l’obbligo per il giudice d’appello di valutare una memoria difensiva sussiste solo se il suo contenuto è strettamente correlato alle questioni già sollevate con i motivi di impugnazione. Gli atti che, invece, pongono questioni ulteriori e diverse non possono essere considerati semplici memorie, ma si configurano come motivi nuovi appello.
Poiché la questione di legittimità costituzionale era stata introdotta ex novo e tardivamente con la memoria, essa non rientrava nell’oggetto del giudizio devoluto alla Corte d’Appello. Di conseguenza, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto tale motivo come nuovo e, quindi, inammissibile per tardività. La Cassazione, confermando questa impostazione, ha chiuso definitivamente la porta a un esame nel merito della questione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cardine della procedura penale: la tempestività e la correttezza formale nella presentazione delle doglianze sono requisiti imprescindibili. La difesa non può utilizzare lo strumento delle memorie difensive per aggirare i termini perentori previsti per l’introduzione di nuovi motivi di appello. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva che articoli tutte le questioni, comprese quelle di costituzionalità, fin dal primo atto di impugnazione, pena la preclusione e l’inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro.
È possibile presentare una questione di legittimità costituzionale per la prima volta con una memoria difensiva in appello?
No. Secondo la Corte, una questione di questo tipo, se non sollevata nell’atto di impugnazione principale, costituisce un motivo nuovo. Presentarla con una memoria tardiva la rende inammissibile perché viola i termini procedurali previsti per l’introduzione di nuove doglianze.
Qual è la differenza tra una memoria difensiva e la presentazione di motivi nuovi in appello?
La memoria difensiva serve per illustrare e approfondire questioni già presentate nell’atto di impugnazione. I motivi nuovi, invece, introducono questioni giuridiche diverse e ulteriori, e devono essere presentati entro termini specifici e più stringenti, stabiliti dall’art. 585, comma 4, c.p.p.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 28 aprile 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 e lo aveva condanNOME alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per la mancata sospensione del processo e remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 116, commi 15 e 17 d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. nella parte in cui nel caso di recidiva nel biennio si applica la sanzione penale e non la sanzione amministrativa come nell’ipotesi di guida senza patente senza recidiva.
Il ricorso é inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto come nuovo il motivo avente ad oggetto la questione dianzi esposta che ha costituito oggetto della memoria 26.4.2022 in quanto tardivo in linea con il principio secondo cui gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 58 comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.12.2023