Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Napoli ha condanNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME reato di cui all’art. 291 bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per avere detenuto Kg. 238,7 di TLE (il COGNOME NOME NOME NOME NOME reato di cui all’art. 497, cod. pen.). La Corte d’appello, investita dei r gravami, ha confermato la pronuncia di primo grado che, tuttavia, a seguito di ricorso per cassazione, è stata annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro e dei telefoni cellulari per rilevato vizio di omessa valutazione della relativa censura, c declaratoria di inammissibilità dei ricorsi quanto all’affermazione di pena responsabilità (v. sentenza della Terza Sezione penale del 17/12/2021 n. 16947).
La Corte d’appello di Napoli, giudice del rinvio, ha dichiarato inammissibili motivi nuovi, proposti dai condannati, con i quali si era per la prima vol censurata la disposta confisca dei beni in sequestro, rilevando, ad ogni buon conto, che la misura era imposta dalla legge, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 301 d.P.R.n. 43 del 1973, per il quale è sempre ordinata la confisc delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che costituiscono oggetto o prodotto o profitto di esso, osservando che già il primo giudice aveva dato conto del fatto che i telefoni cellulari erano utiliz nell’attività delittuosa e che il denaro, per il suo ammontare e la suddivisio in varie dislocazioni degli ambienti perquisiti, era estraneo all’attività l gestita dagli imputati.
La difesa di costoro ha proposto ricorsi, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge processuale penale e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione dei motivi aventi a oggetto richiesta di restituzione del denaro e dei telefoni cellulari come “nuov avendo la difesa presentato, tra quelli di gravame, motivi inerenti trattamento sanzioNOMErio, cosicché i motivi con i quali è stata chiesta restituzione andrebbero considerati “ulteriori” rispetto ai primi e non “nuovi”
Il Procuratore generale, in persona del sosituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria inammissibilità, atteso che la revoca della confisca non aveva formato oggetto di apposito motivo d’appello, ma solo dei motivi nuovi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
È la stessa difesa a denunciare la circostanza correttamente rilevata dal Procuratore generale, le cui conclusioni vanno in questa sede condivise. Infatti, la censura inerente alla confisca non aveva formato oggetto di deduzione in sede di motivi d’appello, essendosi affermato nello stesso ricorso che ha portato all’annullamento parziale della prima sentenza d’appello che la questione all’esame era stata introdotta solo con i motivi nuovi, ciò che, invero, è stato ribadito NOME con il ricorso all’esame.
Il che pone un preliminare problema di deducibilità della censura alla luce del consolidato orientamento per il quale é inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere NOME la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con il ricorso (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, COGNOME, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento a punto della decisione sul quale si configura “a priori” un inevitabile dife di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316-01).
L’assunto per il quale, nella specie, essendo intervenuta impugnazione sul trattamento sanzioNOMErio, il motivo sulla confisca avrebbe dovuto essere considerato “aggiunto” e non “nuovo”, è manifestamente infondato e per evidenziarne l’erroneità pare sufficiente ricordare che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principa di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, con conseguente ammissibilità solo di que aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma NOME motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (tra le altre, sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, COGNOME, Rv. 280294-01; sez. 5, n. 40390 del 19/9/2022, COGNOME, Rv. 283803-01, in cui il principio è stato affermato addirittura con riferimento ad elemento circostanziale, quale la recidiva).
In ogni caso, NOME a voler ritenere superato il principio sopra richiamato alla luce del disposto annullamento, deve comunque rilevarsi che il giudice rimettente non ha formulato alcun principio di diritto rispetto al quale debba valutarsi la coerenza del sentenza impugnata con il disposto inderogabile di cui all’art. 627 comma 3, cod. proc. pen., in quella sede essendo stata unicamente rilevata l’assenza di ogni valutazione in punto confisca. Pertanto, in questa sede, pare sufficiente constatare che la Corte del rinvio ha colmato il gap motivazionale rilevato, dando conto del rapporto di
pertinenzialità dei beni rispetto ai reati per i quali è intervenuta condanna, cosicch NOME sotto tale profilo, deve ritenersi assolto l’onere giustificativo incombente s giudice alla luce di quanto disposto da quello rimettente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 21 maggio 2024