Motivi Nuovi d’Appello: Limiti e Condizioni di Ammissibilità secondo la Cassazione
Nel processo penale, la presentazione dei motivi nuovi di appello rappresenta uno strumento difensivo importante, ma soggetto a precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali siano questi confini, dichiarando inammissibile un ricorso che li aveva superati. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la corretta tecnica di redazione degli atti di impugnazione e le valutazioni del giudice riguardo le pene alternative.
Il Caso in Esame: Dal Reato di Lesioni all’Inammissibilità del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesione personale, confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due argomentazioni principali. La prima lamentava la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra reati (art. 81 c.p.). La seconda contestava il diniego della sostituzione della pena detentiva con misure alternative, come il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare. La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile.
L’Inammissibilità dei Motivi Nuovi di Appello
Il cuore della pronuncia riguarda la prima censura. La Corte ha rilevato che la questione sulla continuazione era stata sollevata per la prima volta solo con i motivi nuovi di appello. Su questo punto, i giudici hanno richiamato un principio consolidato: i motivi nuovi devono obbligatoriamente costituire uno sviluppo naturale o una specificazione dei motivi già presentati nell’atto di impugnazione principale. Non possono, invece, introdurre censure completamente inedite o slegate dalla struttura originaria del gravame. Poiché la difesa aveva introdotto un tema mai trattato prima, la Corte territoriale aveva legittimamente potuto non prenderlo in considerazione, e la Cassazione ne ha confermato l’inammissibilità.
Il Diniego delle Pene Sostitutive e il Giudizio Prognostico
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. L’imputato si doleva della mancata concessione di pene sostitutive alla detenzione. La Cassazione ha spiegato che, ai sensi della legge (art. 58 L. 689/1981), la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, effettuando un bilanciamento tra la finalità rieducativa della pena e l’esigenza di assicurarne l’effettività. I precedenti penali e le passate esperienze detentive del soggetto, rivelatesi inefficaci, sono stati considerati elementi sufficienti a formulare un giudizio prognostico negativo, giustificando così il mantenimento della pena detentiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha riaffermato il rigore procedurale che governa le impugnazioni. I motivi nuovi di appello non sono una seconda opportunità per presentare nuove difese, ma un’occasione per approfondire le argomentazioni già esposte. Introdurre temi inediti snaturerebbe la funzione dell’atto, rendendolo inammissibile. In secondo luogo, la Corte ha validato il giudizio prognostico della Corte territoriale. La valutazione sulla concessione di misure alternative non è automatica, ma implica un’analisi concreta della personalità del condannato e della sua storia giudiziaria. In presenza di un rischio concreto di inadempienza, come evidenziato dai precedenti, il giudice può legittimamente negare le pene sostitutive per garantire l’effettività della sanzione penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Innanzitutto, sottolinea l’importanza cruciale di redigere un atto di appello completo e ben strutturato fin dall’inizio, includendo tutte le censure che si intendono sollevare. Affidarsi ai motivi nuovi per introdurre argomenti inediti è una strategia processualmente rischiosa e, come dimostra questo caso, destinata al fallimento. In secondo luogo, la decisione conferma che l’accesso a pene alternative al carcere è fortemente condizionato dalla storia personale e giudiziaria del condannato. Un curriculum criminale significativo può essere interpretato dal giudice come un indicatore di inaffidabilità, precludendo di fatto la possibilità di evitare la detenzione.
Quando i motivi nuovi presentati in appello sono considerati inammissibili?
I motivi nuovi sono inammissibili quando sollevano questioni o censure completamente inedite e non collegate ai capi o punti della sentenza già contestati con l’atto di impugnazione principale. Devono rappresentare uno sviluppo o una specificazione dei motivi originari, non un’introduzione di nuovi temi.
Perché la richiesta di sostituire la pena detentiva con misure alternative può essere respinta?
La richiesta può essere respinta quando il giudice ha fondati motivi per ritenere che il condannato non rispetterà le prescrizioni. Tale valutazione si basa su un giudizio prognostico che tiene conto di elementi come i precedenti penali e le passate esperienze detentive del soggetto, se queste si sono rivelate inefficaci.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11425 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 16/12/1997
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino ch ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di lesione personale;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen., sostenendo che giudici di appello non avrebbero esaminato tutte le censure sollevate con i motivi impugnazione – è inammissibile, perché questione sollevata soltanto con i motivi nuovi d gravame (sicché la Corte territoriale ben avrebbe potuto non prenderlo in considerazione, perché i motivi nuovi debbono obbligatoriamente attenere ai capi o punti della sentenza censurati co l’impugnazione iniziale, debbono costituire sviluppo naturale e specificazione dei motivi di app principali e non possono rappresentare ragioni inedite o comunque avulse rispetto alla strutt dei motivi già radicati con l’atto d’impugnazione principale, ex multis sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, COGNOME, Rv.277745; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la manc sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro per pubblica utilità o della detenz domiciliare – è manifestamente infondato in quanto l’art. 58 L. 689/1981 prevede che la pen detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la corte territoriale adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le sostitutive, e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena, congruamente ritenuta preval considerazione dei precedenti penali e delle esperienze detentive del soggetto, rivelat inefficaci.
Rilevato, pertanto, che l’istanza avanzata dal ricorrente con memoria del 10 febbraio 202 non può essere accolta e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025
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Il Presidente