Motivi non dedotti in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità dei motivi non dedotti in appello. La vicenda riguarda un imputato condannato per evasione che ha tentato di introdurre, per la prima volta in sede di legittimità, una difesa basata sulla particolare tenuità del fatto, dopo aver sostenuto in appello una tesi completamente diversa. La decisione della Suprema Corte ribadisce il rigore formale necessario nell’impugnazione delle sentenze.
I Fatti del Caso: dall’Evasione al Ricorso
Un soggetto veniva condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. In sede di appello, la sua difesa si era concentrata sul riconoscimento dello “stato di necessità”, una causa di giustificazione che, se provata, avrebbe escluso la punibilità della condotta. Tuttavia, la Corte d’Appello rigettava questa tesi, confermando la condanna.
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato cambiava strategia difensiva. Invece di insistere sullo stato di necessità, proponeva un nuovo motivo di ricorso: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione sui motivi non dedotti in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è puramente processuale ma di cruciale importanza: il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. non era mai stato presentato al giudice d’appello. Di conseguenza, si trattava di un motivo nuovo, introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
La Distinzione tra Stato di Necessità e Particolare Tenuità del Fatto
La Corte sottolinea come le due argomentazioni difensive – stato di necessità e particolare tenuità del fatto – non siano intercambiabili. Esse si basano su presupposti fattuali e giuridici completamente diversi:
* Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) è una causa di giustificazione che rende lecita una condotta altrimenti illegale. Richiede la prova di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile.
* La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è una causa di non punibilità. Non nega l’esistenza del reato, ma esclude l’applicazione della pena quando l’offesa è minima e il comportamento del reo non è abituale.
Poiché l’accertamento di queste due circostanze richiede valutazioni di fatto distinte, non è possibile “convertire” una difesa basata sulla prima in una basata sulla seconda nel passaggio dall’appello alla Cassazione.
Le Motivazioni: il Principio Devolutivo dell’Appello
La decisione si fonda sul cosiddetto “effetto devolutivo” dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può esaminare la sentenza impugnata solo per i motivi specificamente indicati nell’atto di appello. Di conseguenza, la Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge, non può prendere in considerazione doglianze che non sono state sottoposte al vaglio del giudice precedente. Introdurre motivi non dedotti in appello equivale a violare questa regola fondamentale, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile. La Corte ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di custode della corretta applicazione delle norme, anche processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, sottolinea l’importanza per la difesa di articolare sin dal primo atto di impugnazione tutti i possibili motivi di contestazione della sentenza, sia di fatto che di diritto. Omettere una linea difensiva in appello ne preclude la discussione in Cassazione. In secondo luogo, la pronuncia conferma che il ricorso per cassazione non è una sede per rimediare a dimenticanze o cambiare strategia processuale. La rigidità di questo principio garantisce la certezza e la progressione ordinata del processo. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma a titolo di sanzione.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo non discusso in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito dalla legge sollevare in sede di legittimità motivi che non sono stati dedotti nell’atto di appello.
Perché la Corte ha ritenuto diversi il motivo dello “stato di necessità” e quello della “particolare tenuità del fatto”?
Perché lo “stato di necessità” è una causa di giustificazione che elimina l’antigiuridicità del fatto, mentre la “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.) è una causa di non punibilità che presuppone un reato completo ma ne esclude la sanzione per la sua minima offensività. Richiedono accertamenti in fatto diversi e non sovrapponibili.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44436 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAVILLA IRPINA il 29/01/1969
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché motivo non dedotto in appello. Con l’atto di gravame veniva, infatti, allegata la sussistenza dello stato di necessità, causa di giustificazione ritenuta infondata ma logicamente integrante evenienze che involgono apprezzamenti in fatto diversi da quelli che riguardano l’accertamento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consiglierlatore
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