Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 979 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALVECCHIO SICULO il 12/09/1981
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
che, con la sentenza in data 30 giugno 2023, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di COGNOMENOME per il delitto di cui agli artt. 61, nn. 5 e 11, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto comme S. Teresa di Riva il 3 giugno 2018), dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputat relazione al furto di Euro 25,00 per difetto di querela e rideterminando la pena per il fatto residuo;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
che con memoria depositata in data 23 novembre 2023, il difensore della parte civile, costitu NOMECOGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con salvezza delle s affrontate per il giudizio nel grado;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in di prova dell’elemento oggettivo del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riprodutt di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. punto 2 della sentenz impugnata) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitar preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazi specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 640 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativ della decisione, desunto dalle conformi (sul punto) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evid (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non punibilità ex art bis cod. pen., non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall’incontestata sintes motivi di appello, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima vol giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per presente giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per la difesa nel presente giudizio, che liquida in 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore