Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 966 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 966 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 18/08/1999
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Bagheria 1’8 novembre 2019), riducendo la pena inflittagli;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i proposti motivi, che denunciano (il primo) la violazione dell’art. 625, comma 1, n. 5 c pen., in ragione della mancata verifica dei presupposti applicativi della circostanza aggravan prevista dalla norma evocata, e (il secondo) la violazione dell’art. 597, comma 5 cod. proc. pen in ragione della mancata applicazione officiosa della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4, co pen., non sono consentiti in questa sede, in quanto inediti ex art. 606, comma 3, e 609, comma 1, cod. proc. pen.;
che, infatti, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello risulta che loro tramite era dedotte solo le seguenti questioni: I.) l’irrogazione di una pena inferiore in ragione del dis di cui all’art. 624-bis, comma 4, cod. pen.; II.) la concessione della sospensione condiziona della pena;
che, dunque, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato è punto della decisione distinto e autonomo rispetto quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413), giudice di appello non era tenuto a motivare in ordine alla sussistenza degli estremi integra della circostanza ex art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., sulla quale si era ormai formata un preclusione;
che, dunque, poiché il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qual l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non a formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente id all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazion una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063), anche in riferimento all’applicazione o meno dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte territo non era tenuta a nessuna specifica motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente