Motivi generici appello: quando il ricorso è destinato al fallimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 40029 del 2024, torna a ribadire un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. L’analisi di questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere perché i motivi generici d’appello conducono inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, anche qualora il giudice del gravame non si sia pronunciato in merito. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire l’efficienza e la correttezza del processo penale, evitando ricorsi pretestuosi o puramente dilatori.
Il Caso: Dalla Condanna per Spaccio al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione a fini di spaccio di metamfetamina, fattispecie prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali doglianze: la prima relativa alla qualificazione del fatto, sostenendo che la sostanza fosse destinata a un uso esclusivamente personale e non alla cessione a terzi; la seconda lamentava l’omessa motivazione riguardo alla misura accessoria dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
La Decisione della Cassazione: i limiti dei motivi generici d’appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma interconnessi.
La Rivalutazione dei Fatti: un Divieto per la Cassazione
Il primo motivo di ricorso, relativo alla destinazione della droga, è stato ritenuto inammissibile perché implicava una richiesta di rivalutazione delle prove. La Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Chiedere alla Corte di stabilire se la droga fosse per uso personale o per spaccio equivale a sollecitare un nuovo giudizio di fatto, compito precluso in quella sede.
L’Irrilevanza dell’Omessa Pronuncia su Motivi Generici d’Appello
Il secondo motivo è ancora più interessante dal punto di vista processuale. La Corte ammette che la sentenza d’appello non si era espressamente pronunciata sulla questione dell’espulsione. Tuttavia, rileva che il motivo d’appello originario era del tutto generico, poiché non si confrontava criticamente con la decisione del primo giudice. Secondo la giurisprudenza costante (richiamata la sentenza n. 44201/2022), un motivo d’appello generico è viziato da un’inammissibilità originaria. Tale vizio non può essere sanato, né può diventare oggetto di un valido ricorso per cassazione, neanche se il giudice d’appello omette di dichiararlo inammissibile o di pronunciarsi su di esso. In altre parole, il ‘peccato originale’ della genericità contamina il motivo in modo irrimediabile per le fasi successive del giudizio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la funzione del giudizio di legittimità e di sanzionare le impugnazioni che non rispettano i requisiti di legge. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una conseguenza diretta della violazione dei principi che regolano le impugnazioni. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000) discende direttamente da questa declaratoria. Citando la Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), i Giudici sottolineano che tale condanna è dovuta a meno che non si dimostri l’assenza di colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, ipotesi non ravvisata nel caso di specie.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per la pratica forense. La redazione di un atto di appello richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente una generica lamentela o la riproposizione delle tesi difensive già respinte. È necessario individuare i vizi specifici della decisione (errori di diritto, vizi logici della motivazione) e argomentarli in modo chiaro e pertinente. I motivi generici d’appello non solo sono inutili, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve quindi concentrarsi sulla specificità e sulla pertinenza delle censure, unici strumenti per sperare in una riforma della sentenza.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo richiedeva una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e il secondo motivo era basato su un motivo d’appello originariamente generico, vizio che non può essere sanato nelle fasi successive del giudizio.
Cosa significa che un motivo d’appello è ‘generico’?
Un motivo d’appello è considerato ‘generico’ quando non contiene una critica specifica e argomentata contro i punti della decisione del giudice di primo grado che si intende contestare, ma si limita a una doglianza generale o alla mera riproposizione di tesi già esaminate.
Se il giudice d’appello non risponde a un motivo, si può sollevare la questione in Cassazione?
No, se il motivo d’appello era originariamente inammissibile perché generico. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa pronuncia del giudice d’appello su un motivo generico non sana il vizio originario e, di conseguenza, non può formare oggetto di un valido ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di metamfetamina.
Si lamentano: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all’esclusivo uso personale; 2) omessa motivazione in ordine alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
2.1. Il primo postula una rivalutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità.
2.2. Quanto al secondo, vero è che la sentenza impugnata non si è soffermata espressamente sul relativo motivo d’appello, il quale, però, era del tutto generico, in quanto privo di qualsiasi confronto critico rispetto alla motivata decisione del primo giudice. E, per giurisprudenza costante, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (tra le molte, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2024.