Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLA il 07/05/1975
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Mario;
considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente in que furto aggravato, non è consentito in sede di legittimità perché la censura no risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., com si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
osservato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e relativa al difetto di motivazione circa la mancata applicazione della fattispecie attenuata cui all’art. 648 comma quarto, cod. pen. è manifestamente infondata a fronte di una congrua e lineare motivazione che esclude detta attenuante in ragione del valore economico dei beni sottratti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine all’omessa esclusione della recidiva, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività del trattamento sanzionatorio manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr., in particolare, p 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità second cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli ten ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rap esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per commissione del reato “sub iudice”;
che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826); #
che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanz aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità
giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 1
133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto
attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si ve in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.