Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39437 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39437 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte di appello di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L’Aquila, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di NOME COGNOME per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico-fisica correlata all’uso di cocaina, entrambi aggravati dalla causazione di un incidente stradale, commessi in Montesilvano il 16 luglio 2021. Il Tribunale, ritenuta la continuazione tra le due fattispecie, aveva condannato l’imputato alla pena di otto mesi di arresto ed euro 2.000 di ammenda, disponendo altresì la revoca della patente di guida e la confisca dell’autoveicolo di proprietà dell’imputato.
Il fatto contestato riguarda un sinistro stradale verificatosi in Montesilvano nel pomeriggio del 16 luglio 2021, quando la Fiat Punto condotta dall’odierno ricorrente, dopo aver percorso INDIRIZZO e attraversato INDIRIZZO, andava a collidere contro due autovetture regolarmente parcheggiate, una Lancia Musa e una Citroen Saxo. I Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto alle ore 15:30 circa, rinvenivano presso il veicolo danneggiante quattro persone, tra cui l’imputato NOME COGNOME, il quale, interpellato nell’immediatezza dei fatti, non era in grado di rispondere compiutamente alle domande degli operanti, presentando alito vinoso e proferendo parole sconnesse. L’uomo veniva accompagnato da familiari presso l’Ospedale di Pescara, dove gli accertamenti sanitari evidenziavano un tasso alcolemico di 2,0 grammi per litro e la positività alla cocaina.
La Corte territoriale, investita del gravame proposto dalla difesa, confermava integralmente la decisione di primo grado, ritenendo che la dinamica dell’incidente fosse del tutto compatibile con le condizioni alterate dell’imputato, dovute all’assunzione di alcol e droga, e difficilmente spiegabile come fatto occasionale dovuto a mera distrazione. I giudici di appello rigettavano la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’assunzione testimoniale dei sanitari che avevano redatto il verbale di dimissioni dal RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che gli stessi avessero preso in carico il paziente in condizioni già alterate e non potessero quindi riferire sul momento dell’assunzione delle sostanze. La Corte escludeva altresì l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità del danno cagionato e l’elevato tasso alcolemico accertato.
Avverso tale pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione articolando due motivi.
2.1 Con il primo, il ricorrente lamenta l’insufficienza e l’illogicità della motivazione relativamente all’identificazione dell’imputato come conducente del veicolo, sostenendo che l’unico elemento probatorio utilizzabile per attribuire all’imputato la veste di conducente fosse costituito dalla sua confessione giudiziale del 28 aprile 2023, non essendovi testimoni oculari del sinistro né riprese video, e che tale confessione avrebbe dovuto essere adeguatamente vagliata dal giudicante per escludere intendimenti autocalunniatori.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, limitatamente al capo B) della rubrica, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 187 Cod. Strada e dell’art. 129 cod.proc.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per avere la sentenza impugnata
omesso di valutare gli atti e i documenti da cui risulterebbe in modo non contestabile che il fatto non sussiste.
La difesa evidenzia che, per la configurabilità del reato di cui all’art. 187 Cod. strada, sono necessari sia un accertamento tecnico-biologico, sia la contemporanea sussistenza di circostanze che comprovino la situazione di alterazione psico-fisica al momento della guida, non essendo sufficiente la sola positività alle analisi tossicologiche, unicamente dimostrativa di un uso pregresso di sostanze ma non il mantenimento del loro effetto.
Nel caso di specie, rileva il ricorrente, mancherebbe la prova dello stato di alterazione psicofisica specificamente riconducibile all’assunzione di cocaina, giacché i sintomi riscontrati dagli operanti – alito vinoso ed eloquio sconnesso – sarebbero riferibili esclusivamente allo stato di ebbrezza alcolica e non all’uso di sostanze stupefacenti, mancando peraltro nell’esame tossicologico l’indicazione della quantità di cocaina assunta e della sua rilevanza causale rispetto ai fatti contestati.
Il Procuratore Generale deposita requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente deposita conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso risulta manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
1.1. Quanto al primo motivo, con il quale si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualità di conducente del veicolo e alla valutazione della dichiarazione confessoria, le censure prospettate sono inammissibili perché non proposte in appello.
Valgono al riguardo gli insegnamenti delle Sezioni Unite Tuzzolino (n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 – 01) e COGNOME (n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Rv. 235700-01). «Il concetto di “punto della decisione” riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». «Ne consegue che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti».
Sono punti della decisione: «l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio». «I punti della sentenza non sono suscettibili di
acquistare autonomamente autorità di giudicato, potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all’effetto devolutivo delle impugnazioni ( tantum devolutum quantum appellatum ) ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, da cui consegue che -in mancanza di un motivo di impugnazione afferente una delle varie questioni la cui soluzione è necessaria per la completa definizione del rapporto processuale concernente un reato- il giudice non può spingere la sua cognizione sul relativo punto, a meno che la legge processuale non preveda poteri esercitabili ex officio ».
Nel caso di specie, la tesi che lo COGNOME non fosse alla guida non è stata sottoposta alla Corte territoriale con l’atto di appello, nel quale, a pag. 2, espressamente si evidenziava che lo stesso imputato, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, aveva urtato due veicoli; tuttavia – proseguiva l’appellante – senza esser stato sottoposto nell’immediatezza ad accertamenti etilometrici e tossicologici, era stato accompagnato dalla madre e dalla sorella in ospedale e, durante questo tragitto, si era fermato due volte per assumere alcol e cocaina.
Il motivo di appello era dunque riferito alla condizione di contestata alterazione al momento del sinistro, e non anche al fatto indiscusso che il veicolo fosse condotto dallo COGNOME.
Dai richiamati principi deriva che l’attribuzione del fatto (chi fosse alla guida del veicolo che ha provocato il sinistro) all’imputato, non essendo stato oggetto di censura in appello, è precluso ai motivi di ricorso per cassazione.
1.2. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, con il quale viene contestata la sussistenza del reato di cui all’art. 187 Cod. strada, adducendosi l’insufficienza della prova dello stato di alterazione psico-fisica al momento della conduzione del veicolo, in correlazione all’assunzione di cocaina.
Nel ricorso si deduce l’insufficienza della mera positività alle analisi tossicologiche, considerata esclusivamente dimostrativa di un pregresso utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non del perdurare dei relativi effetti. Nel caso di specie, il ricorrente osserva come difetterebbe la prova dello stato di alterazione psico-fisica specificamente riconducibile all’assunzione di cocaina, atteso che i sintomi riscontrati dagli operanti di polizia – segnatamente l’alito vinoso e l’eloquio sconnesso – risulterebbero riferibili unicamente allo stato di ebbrezza alcolica e non all’uso di sostanze stupefacenti.
Orbene, anche in relazione a tale profilo di censura emerge con evidenza una ricostruzione difensiva che non risulta essere stata prospettata nel giudizio di appello, violandosi così il principio della catena devolutiva.
Nell’atto di appello il ricorrente si era limitato a dedurre l’ipotetica assunzione di cocaina nel tragitto intercorso tra il sinistro stradale e la struttura ospedaliera, senza tuttavia formulare alcuna specifica eccezione in ordine al significato dei sintomi riscontrati dagli operanti di polizia giudiziaria (cfr. pag. 2 dell’atto di appello). La questione relativa alla riconducibilità dei sintomi allo stato di ebbrezza alcolica piuttosto che all’assunzione di sostanze stupefacenti costituisce, pertanto, una censura del tutto inedita e non sottoposta al vaglio della Corte territoriale e, come tale, preclusa in questa sede di legittimità.
Giova rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello» (così Sez. 2, n. 19411 del 3 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione).
L’ammissibilità di una doglianza inedita comporterebbe, da un lato, che il Giudice della legittimità verrebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura squisitamente fattuale, funzionalmente devolute alla competenza esclusiva del giudice d’appello; dall’altro, risulterebbe agevolmente diagnosticabile in via anticipata un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di gravame, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte territoriale, essendo stati richiamati soltanto ex post a fondamento del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281813; e in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
La doglianza qui proposta, incentrata sull’erronea interpretazione dei sintomi (piuttosto riconducibili all’assunzione di alcol), introduce infatti un’argomentazione difensiva diversa rispetto a quella originariamente dedotta dinanzi alla Corte distrettuale. La questione risulta pertanto preclusa in sede di legittimità per difetto di devoluzione al giudice di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 15/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME