Motivi di Ricorso: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità per Questioni Nuove
Nel processo penale, la corretta formulazione dei motivi di ricorso è un passaggio cruciale che determina l’esito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile sollevare in sede di legittimità questioni che non siano state specificamente devolute al giudice dell’appello. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di tentato furto aggravato, emessa in primo grado dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandolo a due specifiche censure:
1. La carenza di motivazione riguardo la sussistenza di una circostanza aggravante.
2. L’erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi del reato di tentato furto.
L’imputato, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di annullare la sentenza di condanna basandosi su questi due distinti argomenti.
La Decisione della Corte di Cassazione e i motivi di ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, ma si è fermata a un livello preliminare, di natura prettamente procedurale.
I Giudici hanno infatti rilevato che i motivi di ricorso presentati in Cassazione erano del tutto nuovi. Essi introducevano per la prima volta temi (la critica all’aggravante e agli elementi del reato) che non erano stati oggetto dei motivi di appello presentati in precedenza. Questo vizio procedurale si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
Le Motivazioni: Il Principio Devolutivo dell’Appello
La motivazione della Corte si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale: l’effetto devolutivo dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può esaminare e decidere solo sulle questioni che gli sono state specificamente sottoposte attraverso i motivi di impugnazione. In altre parole, il giudizio d’appello non è una ripetizione del primo grado, ma un controllo mirato sui punti della sentenza contestati dalla parte.
Se una questione non viene inclusa nei motivi di appello, si forma su di essa il cosiddetto “giudicato parziale”, e il giudice d’appello non ha il potere (né il dovere) di pronunciarsi in merito. Di conseguenza, come sottolineato dalla Corte citando un proprio precedente (Cass. n. 13826/2017), non è possibile introdurre per la prima volta nel giudizio di cassazione doglianze che la Corte d’Appello ha legittimamente omesso di trattare perché non le erano state devolute. Il ricorso per cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte del giudice del merito sulle questioni che gli sono state sottoposte, non a introdurre nuove strategie difensive.
Conclusioni: L’Importanza della Strategia Difensiva nei Gradi di Giudizio
Questa ordinanza offre un importante monito sull’importanza di una strategia difensiva completa e ben definita fin dal primo grado di impugnazione. La scelta dei motivi di appello è un momento strategico fondamentale, poiché delimita l’ambito del giudizio successivo e preclude la possibilità di sollevare nuove questioni in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma definitiva della condanna, anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione evidenzia quindi la necessità di un’attenta e scrupolosa preparazione di ogni fase del processo, per evitare che errori procedurali pregiudichino irrimediabilmente la posizione dell’imputato.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso non discussi in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione con i motivi di appello.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Perché i motivi del ricorso sono stati ritenuti inammissibili in questo caso specifico?
I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché riguardavano questioni, come la sussistenza di un’aggravante e gli elementi costitutivi del reato, che non erano state sollevate con i motivi di appello e, di conseguenza, non potevano essere oggetto di valutazione nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 690 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 690 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2) cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e euro 100,00 di multa, assolvendolo invece dal reato di cui all’art. 582 cod.pen. perché il fatto non sussiste.
2.Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. e con un secondo motivo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen.
I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto aventi ad oggetto questioni che non sono state devolute con i motivi di appello
Ed invero non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017. Rv. 269745).
Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’ 11 novembre 2025
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