Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi del reato di cui all’art. 640 cod. peri. ed omessa riqualificazione del fatto nel reato di cu all’art. 641 cod. pen. sono aspecifici in quanto reiterativi di doglianze già dedotte in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa con particolare riferimento all’idoneità degli artif raggiri, posti in essere dall’imputato, a trarre in inganno la vittima (si vedano, i particolare, pagine 4-6 della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, non è consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione fondata sulla gravità del fatto (pag. 6 della sentenza impugnata), non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). Il Collegio ribadisce, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevato che l’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce l’omessa motivazione in ordine alla conversione della pena non è consentita, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione tIn tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum,
quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, NOME COGNOME, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, NOME, non massimata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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