Motivi di ricorso: quando l’appello è inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e rigorosa. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici e direttamente collegati alle motivazioni del giudice precedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando inammissibile l’appello di un imputato proprio per la mancanza di questo requisito fondamentale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la contestazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. A suo avviso, la Corte d’Appello aveva errato nel non far prevalere le attenuanti, con conseguente applicazione di una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se il bilanciamento delle circostanze fosse corretto o meno), ma si è fermata a un livello procedurale precedente. Secondo i giudici, i motivi di ricorso presentati erano ‘aspecifici’.
La Corte ha stabilito che l’imputato non può limitarsi a proporre un proprio approccio critico alternativo, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza che intende impugnare. In caso contrario, il ricorso si rivela un atto sterile, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La chiave della decisione risiede nel principio della necessaria correlazione tra l’atto di impugnazione e la sentenza impugnata. La Cassazione, richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2017), ha ribadito che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando mancano di un confronto diretto con le ragioni esposte nel provvedimento contestato.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva esplicitamente menzionato entrambe le tipologie di circostanze (attenuanti e aggravanti) nel momento in cui aveva escluso la prevalenza delle prime. Il ricorrente, invece, ha ignorato questo passaggio motivazionale, non adeguandosi a quanto previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. In sostanza, ha formulato una critica generica senza ‘smontare’ pezzo per pezzo il ragionamento del giudice di secondo grado. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione è un’arte che non ammette approssimazioni. I motivi di ricorso devono essere formulati come una critica mirata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata. È indispensabile analizzare in profondità il percorso logico-giuridico del giudice precedente e individuare con precisione le eventuali falle o errori di diritto, dimostrando perché quella specifica motivazione è errata. Un ricorso che si limiti a riproporre le proprie tesi senza un dialogo critico con la decisione contestata è destinato a essere dichiarato inammissibile, con spreco di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era considerato ‘aspecifico’, ovvero non si confrontava direttamente con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, violando il principio di necessaria correlazione tra l’impugnazione e il provvedimento impugnato.
Qual è un requisito fondamentale per la validità dei motivi di ricorso per cassazione?
I motivi di ricorso devono essere strettamente correlati alle motivazioni della sentenza che si contesta. L’atto di impugnazione non può ignorare il ragionamento del giudice precedente, ma deve analizzarlo e criticarlo puntualmente per dimostrarne l’erroneità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3658 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 04/04/1987
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31069/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta il giudizio di bilanciamento tr opposte circostanze – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attual disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, n avvedendosi che la Corte di appello ha esplicitamente menzionato entrambe le circostanze attenuanti quando ha escluso il giudizio di prevalenza. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già not nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione so inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 novembre 2024
Il consigliere COGNOME ensore COGNOME