Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40209 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN SECONDO PARMENSE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre, tramite il suo difensore di fiducia, avverso la ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bologna, in data 7.7.2025 ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi l’impugnazione, dallo stesso proposta, avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico in data 3.06.2024 dal Tribunale di Parma, in relazione al delitto di furto aggravato, commesso in San Secondò Parmense all’interno di un deposito di proprietà del Comune, su beni destinati alla pubblica utilità.
Nell’appellare la condanna il deducente aveva invocato la insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625,comma 1, n. 7 cod. pen. La Corte distrettuale, a fronte dei motivi d’appello, ha ritenuto non sufficientemente specificate le ragioni di censura in base alle quali l’imputato aveva impugNOME la sentenza di primo grado, con riferimento al punto concernente la predetta aggravante, in ordine al quale le censure dell’imputato sono state qualificate come meramente apparenti, reiterative della tesi secondo la quale i beni sottratti non avevano destinazione a pubblica utilità o pubblico servizio in quanto destinati all’RAGIONE_SOCIALE, la cui attività di tipo solidaristico non le attribuiva natura pubblica; ha affermato che l’appellante non si era confrontato con la specifica motivazione della sentenza di primo grado che sul punto aveva argomentato che i beni si trovavano all’interno di un locale del Comune di San Secondò e che, in quanto ex dipendente, poteva ben prefigurarsi che i generi alimentari sottratti erano destinati a persone bisognose e quindi a finalità di pubblica utilità.
Nel ricorso con il primo motivo si lamentano violazione di legge processuale e vizio di motivazione: il deducente osserva che la Corte ha emesso un provvedimento che non ha tenuto conto delle ragioni poste a base dei motivi d’appello, con i quali l’odierno ricorrente aveva inteso censurare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 r comma 1 n. 7 cod. pen. e quindi chiedere la estinzione del reato per intervenuta remissione della querela o comunque la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
In specie rappresentava che nel motivo di appello aveva confutato l’affermazione del giudice di primo grado che non aveva spiegato in base a quali elementi probatori avesse ritenuto provato che l’appellate si sarebbe rappresentato che gli alimenti sottratti, accantonati nel magazzino, avessero una finalità di pubblica utilità, in considerazione del fatto che solo occasionalmente
gli scatoloni contenenti i generi alimentari si trovavano nel locale adiacente al ricovero macchinari e attrezzature in uso al Comune.
-Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che nel motivo di appello contestava in forma puntuale e precisa che non vi era stata valutazione circa la finalità inerente ad una attività di pubblica utilità o pubblico servizio dei beni sottratti.
-Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di valutazione dello specifico motivo di appello riguardante la remissione della querela acquisita agli atti del giudizio di primo grado e non presa in considerazione, con conseguente omessa motivazione, nella sentenza del Tribunale di Parma.
-Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’artt. 131 bis cod. pen. che era stato specificatamente dedotto nei motivi di appello, in quanto il Giudice di primo grado aveva basato il diniego sulla riprovevolezza Morale della condotta e sulla reiterazione della sottrazione di generi alimentari peraltro nemmeno di prima necessità e comunque di modesto valore economico e che non aveva considerato la condotta susseguente al reato
Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento quanto al primo e al secondo motivo di ricorso che hanno valore assorbente.
1.1. Il criterio distintivo tra motivi d’appello “specifici” e “aspecifici” é st individuato dalla sentenza a Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e sostanzialmente riprodotto dal legislatore nella formulazione dell’ art. 581 comma 1 bis cod. pen.
Nella pronunzia delle Sezioni Unite si é in primo luogo escluso che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’impugnazione, atteso che il giudizio d’appello, diversamente da quello di legittimità, ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo; ed anzi i motivi d’appello, per essere specifici, devono necessariamente essere basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, il RAGIONE_SOCIALE ha affermato che il sindacato sull’ammissibilità dell’appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza · dei motivi di appello. Perciò l’atto d’appello non può dirsi
inammissibile laddove esso si fondi su motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
Nel caso specificamente devoluto alle Sezioni Unite, é stata ritenuta corretta la declaratoria d’inammissibilità dell’appello dell’imputato, che constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto»: richiesta ritenuta palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale.
Appare alquanto diversa la questione sollevata con il ricorso in esame: prescindendo infatti dalla valutazione di infondatezza più o meno manifesta dei motivi di censura articolati nell’atto d’appello (valutazione che, lo si è visto, è inconferente ed eccentrica rispetto a quella relativa alla sufficiente o insufficiente specificità dei motivi stessi), non può affermarsi che le doglianze dichiarate inammissibili dalla Corte distrettuale fossero prive di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione correlati alla vicenda sottostante, né che esse mancassero di censurare il percorso argomentativo del provvedimento impugNOME rispetto a tali elementi oggettivi.
Non può, in definitiva, estendersi l’ambito dell’inammissibilità dell’appello (confinata, come detto, ai casi di genericità estrinseca o intrinseca) alle ipotesi in cui il giudizio sull’appello si sostanzia in una valutazione di infondatezza più o meno manifesta: ciò che è consentito, come noto, nel giudizio di cassazione in base al parametro di cui all’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., ma che è estraneo al giudizio d’appello.
Il provvedimento impugNOME (emesso in forma di sentenza in camera di consiglio, anziché di ordinanza) va perciò annullato senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per : il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone restituirsi gli atti alla Corte d’appello di Bologna, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente