Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11098 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 13/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Rimini in data 28 settembre 2012, NOME COGNOME fu condannato alla pena di 1 anno e 240 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva aggravata specifica, dei reati di cui agli artt. 385, commi primo e terzo, 624-bis cod. pen.; in Santarcangelo di Romagna il 24 settembre 2012.
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Con ordinanza in data 13/09/2023, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato, rilevando che le censure difensive formulate con l’atto di impugnazione sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza di primo grado, di cui non veniva contestata la congruità logica o il fondamento fattuale. Ciò in quanto l’appello si limitava a sollecitare un nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la recidiva attraverso una rivalutazione degli indici dell’art. 133 cod. pen., indicando, a supporto della richiesta, gli stessi elementi di fatto considerati dal primo Giudice ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ovvero «le condizioni economiche e familiari dell’imputato» e il suo «comportamento collaborativo e confessorio», senza specificare le ragioni che avrebbero dovuto condurre a un diversa valutazione. Dunque, l’impugnazione difettava di specificità sia estrinseca, vale a dire della puntuale contestazione degli specifici argomenti della sentenza di primo grado, sia intrinseca, deducendo i motivi rilievi e argomenti generici, non riferiti al caso concreto ma valevoli per qualsiasi processo, con conseguente inammissibilità ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 581 e 591, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità. Invero, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia tralasciato il «cuore» dell’impugnazione, ovvero la mancata valutazione del «comportamento altamente collaborativo di COGNOME», il quale avrebbe permesso agli inquirenti «di rinvenire molto celermente le taniche di gasolio in questione ammontanti a litri 110», fornendo «un’ampia panoramica della vicenda che lo ha coinvolto» e ponendo alla base della loro condotta il «proprio stato di indigenza». Ancora, il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe valutato «il limitato quantitativo di carburante rinvenuto, ovvero litri 110, il prezzo di vendita dell’anzidetto bene, che avrebbe fruttato poche decine di euro (forse 150 euro) e le conclamante e raffazzonate modalità di trafugamento del gasolio».
Dunque, in presenza di un’ampia deduzione dalla quale emergevano, in modo chiaro e puntuale, le questioni e i punti della sentenza di primo grado appellati, nonché le relative doglianze, l’atto di appello proposto dall’imputato non avrebbe
potuto essere dichiarato inammissibile per genericità. Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale richiesto dall’art. 6 CEDU imporrebbe di interpretare le norme processuali in modo da favorire una decisione di merito. In conclusione, ribadito che secondo la Suprema Corte l’atto di impugnazione deve essere costituito dall’indicazione quanto meno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alla valutazione della sentenza impugnata, si evidenzia che nell’atto di appello la difesa avrebbe addirittura compiuto i conteggi della minima cifra che COGNOME avrebbe guadagnato dalla vendita del gasolio oggetto di furto al fine di sollecitare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito riportati.
2. Va premesso che il giudice di secondo grado, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, deve verificare se l’appello indichi quantomeno le linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta rispetto alle valutazioni compiute nella sentenza impugnata. In altri termini, occorre che il ricorso non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che esso prenda posizione rispetto a quest’ultima indicando le ragioni, di fatto o di diritto, per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Dunque, la specificità del motivo postula l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, in motivazione).
Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di primo grado che, con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, si era limitato ad affermare, in maniera del tutto laconica, che il giudizio di equivalenza si giustificava in ragione del «pari valore» tra le attenuanti generiche e la recidiva, l’atto di appello ha, invece, evidenziato una serie di specifiche circostanze di fatto che, nella valutazione difensiva, avrebbero dovuto determinare un differente epilogo decisorio. In particolare, l’impugnazione, oltre a dare atto delle caratteristiche personali dell’imputato, che versava in condizioni di vita sicuramente difficili, e della sostanziale ammissione dell’addebito da parte sua circostanze, queste, che sono state effettivamente valutate al momento del
riconoscimento delle attenuanti generiche – ha sottolineato anche alcuni profili che, invece, non erano stati presi in considerazione nel giudizio di bilanciamento, quali il limitato quantitativo di carburante rinvenuto, pari a 110 litri, il contenuto valore economico del compendio furtivo, che avrebbe consentito di ricavare poche decine di euro all’autore dell’illecito, nonché le modalità di trafugamento del gasolio sottratto, definite come «raffazzonate». Elementi che, in tesi, avrebbero dovuto determinare un giudizio di contenuto disvalore del fatto complessivamente considerato.
Ne consegue che non può, dunque, ritenersi che l’atto di appello non contenesse, come invece ritenuto dall’ordinanza impugnata, una specifica indicazione delle ragioni di doglianza poste a fondamento della censura, avendo l’appellante dedotto alcuni specifici elementi di fatto che, non considerati dalla prima pronuncia, avrebbero potuto condurre, quantomeno secondo la prospettazione difensiva, a un differente apprezzamento del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in data 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidehte