Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44814 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44814 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME PATABENDIGE NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di Appello di Milano. nato il visti gli atti, il provvedimento impugnata, il ricorso e le memorie delle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al secondo motivo di ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME Patabendige Charith NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21 novembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato continuato di ricettazione.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di cui al capo B).
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La Corte territoriale, ignorando le doglianze della difesa, non ha motivato in alcun modo in ordine alla finalità del ricorrente di conseguire un profitto dalla ricezione della carta Metro intestata a NOME COGNOME, senza tenere conto della sua inutilizzabilità in quanto ritraente la foto di un soggetto femminile.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la mancanza di motivazione in ordine al terzo motivo aggiunto con il quale l’appellante aveva eccepito l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La motivazione sarebbe del tutto assente in ordine ai motivi che hanno indotto i giudici di merito a determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale nonostante l’inutilizzabilità delle carte di provenienza delittuosa e la mancanza di un danno per le persone offese nonché in ordine alle modalità con le quali è stato determinato l’aumento a titolo di continuazione con il reato satellite
Il difensore del ricorrente, in data 30 luglio 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva, ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione in considerazione del fatto che l’imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza della tessera della Metro e della carta bancomat di provenienza delittuosa, così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, COGNOME, non nnassimata), correttamente precisando che il mero progetto di utilizzare le predette tessere implica senza dubbio un interesse di natura patrimoniale in capo al ricorrente (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
In relazione al secondo motivo di ricorso deve essere evidenziato che la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di determinazione della pena, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.
Deve essere, in proposito, rilevato che le doglianze inerenti alla determinazione della pena base e dell’aumento a titolo di continuazione sono state dedotte esclusivamente nel terzo nuovo motivo di appello. L’originario atto di appello, infatti, riguardava soltanto il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Deve essere, di conseguenza, rimarcato come il motivo aggiunto in tema di determinazione della pena non fosse affatto contemplato nell’atto di appello e non potesse considerarsi uno sviluppo di alcuno dei motivi originari, avendo ad oggetto punti distinti della decisione con conseguente inammissibilità del motivo di appello (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283803 – 01).
Peraltro, il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01).
Nel caso di specie il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado all’equità della pena in considerazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bi cod. pen. è sicuramente conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, laddove venga irrogata, come nel caso di specie, una pena al di sotto della media ed un aumento nninimale a titolo di continuazione, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023