Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45002 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQU:ILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce violazi legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell’aumento di pena per continuazione, sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l’one argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2 e 3 della sen impugnata);
che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti determinanti nonché all’assenz elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si proposito, pag. 3);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, è preclus in quanto non dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritener sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali c espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede d legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendo evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevit difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il ConsigIierestensore
Il Presidente