Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen, COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il difensore avvocato COGNOME NOME, del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME che ha illustra i motivi dei ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, pronunciando su; gravame nel merito proposto dall’odierno ricorrente COGNOME NOME, con sentenza del 30 giugno 2023, riqualificato il fatto ascritto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Con sentenza del 4 febbraio 2022 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il COGNOME alla pena di anni 4 di reclusione ed C 18.000,00 di multa, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e con la diminuente del rito, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 co. 2 cod. pen. e 73 co. 1 d.P.R. 309/90 per avere venduto al Malcomsson g. 33,10 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per avere detenuto nella propria abitazione g. 89,3 lordi della stessa sostanza, suddivisa in varie confezioni pronte per la vendita.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ci si duole che la torte di appello, a seguito della riqualificazione del reato, abbia rimodulato il trattamento sanzionatorio omettendo qualsiasi valutazione sotto il profilo dosimetrico.
Richiamando i principi costituzionali in tema di applicazione della pena, nonché le sentenze della Corte costituzionale n.183/2011 e 222/2018 e i principi stabiliti da questa Corte in tema di commisurazione del trattamento sanzionatorio e di obbligo di motivazione in relazione all’entità della pena, si sostiene in ricors che nel caso in esame la pena detentiva base di due anni di reclusione, prossima alla media edittale prevista dall’art. 73 co. 5 DPR 309/90, avrebbe imposto, a seguito della riqualificazione del fatto con l’applicazione di una cornice edittale completamente di versa da quella del reato inizialmente contestato, una specifica motivazione sull’entità della pena base, tenuto conto della gravità della condotta e di un dato ponderale non particolarmente significativo e compatibile con un’attività di piccolo spaccio.
Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca delle somme di denaro.
Si lamenta che la Corte distrettuale abbia confermato la confisca senza riesaminare i presupposti del provvedimento ablativo.
Il ricorrente ritiene che la confisca avrebbe dovuto essere limitata al profitto derivante dalla cessione contestata, in quanto può costituire oggetto di confisca solo il provento del reato per il quale è intervenuta la condanna e non l’eventuale profitto di altre condotte estranee alla declaratoria di responsabilità.
Sul punto si rileva che il coimputato NOME ha dichiarato, in sede di convalida dell’arresto, di aver acquistato la sostanza dal COGNOME al prezzo di 400 euro e, di conseguenza, mancherebbe il nesso di pertinenzialità tra il reato e l’ulteriore somma di 210 euro rinvenuta presso l’abitazione.
Ci si duole che l’impugnata sentenza non dica nulla su tale punto, nonostante l’avvenuta riqualificazione del reato gli imponesse il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 240 co. 1 cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è inammissibile.
La doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata.
La Corte territoriale, pur in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto e di oltre 120 grammi complessivi di cocaina, tra quella ceduta e quella detenuta, ha ritenuto di riqualificare la fattispecie in contestazione ai sensi dell’ar 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ritenendola compatibile con un’ipotesi di piccolo spaccio, e ha rideterminato la pena inflitta all’odierno ricorrente partendo da una pena base di anni due di reclusione ed euro 1500 di multa, poi diminuita per il rito, pari quanto alla pena detentiva, ad un terzo di quella irrogata in primo grado.
Si tratta di una pena che, evidentemente,, pur nell’ambito dell’ipotesi di reato meno grave, non ha potuto non tenere conto, come si ricava dalla motivazione complessiva del provvedimento impugnato, della quantità dello stupefacente caduto in sequestro e delle modalità dell’azione. E che comunque rimane al di sotto della media edittale che, per l’ipotesi di reato come in contestazione, all’epoca dei fatti, era di anni due e mesi tre di reclusione e 5680 euro di multa.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo
edittale rientraA tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabil nei casi in cui la pena sia applicata in misura media, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei qua sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. co espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/20:17, Mastro ed altro, Rv. 271243).
E’ stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Quanto al secondo motivo, in punto di confisca del danaro, lo stesso è inammissibile in quanto non risulta proposto con i motivi di appello (cfr. atto di appello del 2/5/2022 a firma dell’AVV_NOTAIO) alcuna questione sulla confisca del danaro e non avendo il giudice del gravame del merito alcun obbligo di rivalutare tale aspetto alla luce della mutata qualificazione giuridica del fatto.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, COGNOME, Rv. 255940).
In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post” (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, NOME, Rv. 252773).
Pacifico invero che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli element di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art, 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen.’ comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, dei provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difett di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).
Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema,
soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giud (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv. 235504).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024