Motivi di Appello: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Tardivo
Nel complesso iter della giustizia penale, la corretta formulazione dei motivi di appello rappresenta un passaggio cruciale che può determinare l’esito di un intero procedimento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio fondamentale: non è possibile sollevare in sede di legittimità censure che non siano state specificamente dedotte nel precedente grado di giudizio. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico di un imprenditore. La sentenza di primo grado era stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello, la quale aveva ridotto la durata delle sanzioni accessorie ma confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione della legge penale e l’illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza di un’aggravante, quella del danno patrimoniale di rilevante entità.
L’analisi della Cassazione sui motivi di appello
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente. L’attenzione dei giudici si è concentrata su un aspetto puramente processuale, ma decisivo. Esaminando gli atti, la Corte ha rilevato che la censura relativa all’aggravante del danno di rilevante entità non era mai stata sollevata nei motivi di appello presentati in secondo grado. La sentenza impugnata, infatti, riepilogava i motivi di gravame discussi in appello e tra questi non figurava la contestazione specifica ora proposta in Cassazione.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su una regola cardine del nostro sistema processuale, cristallizzata nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso per Cassazione non possono essere dedotti se non sono stati enunciati nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in appello.
Nel caso di specie, la contestazione sull’aggravante non rientrava in nessuna di queste eccezioni. Si trattava di una censura che l’imputato avrebbe dovuto e potuto sollevare già nel giudizio di secondo grado. La sua mancata proposizione in quella sede ha precluso la possibilità di discuterne validamente davanti alla Corte di Cassazione. I giudici hanno sottolineato che, qualora il riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza d’appello fosse stato incompleto o errato, sarebbe stato onere del ricorrente contestarlo specificamente, dimostrando di aver effettivamente sollevato la questione. In assenza di tale contestazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sull’importanza della strategia processuale e della diligenza nella redazione degli atti di impugnazione. Introdurre nuovi motivi di appello per la prima volta in Cassazione è una mossa non consentita, che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Per gli operatori del diritto, ciò rafforza la necessità di definire in modo completo e preciso tutte le doglianze fin dal primo atto di impugnazione, per non vedere preclusa la possibilità di una loro revisione nei successivi gradi di giudizio.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito, a pena di inammissibilità, dedurre motivi di ricorso che non siano stati proposti precedentemente con l’atto di appello, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’argomento del ricorrente e perché non è stato accolto?
Il ricorrente contestava la sussistenza di un’aggravante (danno patrimoniale di rilevante entità). L’argomento non è stato accolto perché questa specifica censura non era stata inclusa nei motivi dell’appello presentato in secondo grado, rendendo la sua proposizione per la prima volta in Cassazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che Procentese NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riducendo la durata delle sanzioni accessorie, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, non è consentito perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; – che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente