Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando mancata applicazione d’ufficio dell’art. 131bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, il giudice di primo grado (cfr. pag. 4 della sentenza) ha ritenuto motivatamente di escludere la qualificazione del fatto di particolare tenuità a norma dell’art. 131-bis cod. pen. «considerando la pluralità e l’entità dei sintomi manifestati, univocamente dimostrativi di uno stato di significativa alterazione psicofisica con correlativo elevato pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, vieppiù aggravato dall’inoltrata ora notturna
Ebbene, come si evince dall’atto di appello del 31/3/2021 a firma dell’AVV_NOTAIO – e come su evince dallo stesso ricorso ove si rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto rivalutarlo d’ufficio – la questione in ordine all’appli cabilità dell’art. 131-bis non ha costituito motivo dio appello.
E’ vero che questa Corte di legittimità il giudice di appello avrebbe potuto valutare la questione anche d’ufficio (Sez. 6 – , Sentenza n. 2175 del 25/11/2020 dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 – 01), ma lo ha fatto in casi in cui non sussisteva già una motivazione di diniego sul punto con cui l’appellante non si era confrontato.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è padfica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, COGNOME, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, COGNOME Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, COGNOME, Rv. 255940).
Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si
era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego all’imputato del beneficio della pena sospesa). E in altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l’atto di appello, non avendo l’intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante “ex post” (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, NOME, Rv. 252773).
Di recente è stato poi ulteriormente specificato — con un’affermazione che ben si attaglia I caso che ci occupa – che è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024