Motivi di appello: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
L’esito di un processo può dipendere in modo cruciale dalla corretta formulazione degli atti difensivi. In particolare, la stesura dei motivi di appello richiede precisione e tempestività, come sottolineato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame offre un chiaro esempio di come la genericità e la tardività nella proposizione delle censure possano condurre a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le regole fondamentali da seguire.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale. Tuttavia, questa censura presentava due vizi procedurali critici che ne hanno compromesso l’esame nel merito.
In primo luogo, la questione non era stata sollevata nell’atto di appello originario, ma era emersa per la prima volta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni. In secondo luogo, il motivo era stato formulato in maniera del tutto generica, senza esporre le ragioni concrete e specifiche a sostegno della presunta erroneità della decisione impugnata.
La Decisione della Corte e la specificità dei motivi di appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale. Il primo riguarda il principio della devoluzione, secondo cui il giudice d’appello può esaminare solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati con i motivi di appello. Introdurre nuove questioni in una fase successiva, come quella della precisazione delle conclusioni, è una pratica non consentita.
Il secondo pilastro riguarda il requisito della specificità dei motivi di appello. Un motivo non può essere vago o indeterminato, ma deve indicare con chiarezza le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di diritto e di fatto che giustificano la richiesta di riforma. La genericità del motivo equivale, di fatto, alla sua assenza, impedendo al giudice di comprendere l’oggetto della controversia.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso fosse doppiamente viziato. Da un lato, ha violato la regola che impone di cristallizzare le censure nell’atto di impugnazione, non potendo queste essere introdotte ex novo in un momento successivo. Questa preclusione garantisce l’ordine del processo e il diritto di difesa della controparte.
Dall’altro lato, i giudici hanno ribadito che un motivo di ricorso è “generico” quando non contiene una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata. Limitarsi a enunciare una violazione di legge senza spiegare perché e come tale violazione si sia verificata nel caso concreto non è sufficiente. Nel caso di specie, l’appellante non aveva esposto le ragioni per cui riteneva che la circostanza attenuante dovesse essere applicata, rendendo la sua doglianza un’affermazione astratta e non un motivo di impugnazione valido.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Le conclusioni pratiche sono chiare: i motivi di appello devono essere non solo tempestivi, ma anche specifici e autosufficienti. È indispensabile che l’atto di impugnazione contenga un’analisi critica e dettagliata della sentenza contestata, esponendo in modo puntuale tutti gli errori, sia di fatto che di diritto, che si intendono far valere. Un’impugnazione formulata in modo approssimativo o incompleto non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente al rischio concreto di essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: il motivo non era stato dedotto con l’atto di appello, ma solo tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni, e inoltre era formulato in modo generico e indeterminato.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non espone le ragioni specifiche e dettagliate su cui si fonda la censura, limitandosi a una critica vaga e non argomentata della decisione impugnata, senza consentire al giudice di comprendere l’errore contestato.
È possibile introdurre nuove contestazioni durante la precisazione delle conclusioni in appello?
No, secondo quanto emerge dalla decisione, non è consentito introdurre nuove contestazioni o motivi di impugnazione in sede di precisazione delle conclusioni. I motivi devono essere integralmente esposti nell’atto di appello originario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROFITA NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito, in quanto non dedotto con i motivi di appello, ma unicamente in sede di precisazione delle conclusioni;
peraltro, il motivo è generico per indeterminatezza, atteso che non espone le ragioni sulle quali fonda la censura;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente