Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGENTA il 03/12/1986
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia resa il 28 ottobre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pavia per il reato di cui agl artt. 113, 589-bis, 589-ter cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso sollevato (Violazione dell’art. 589bis, comma 7, cod. pen. nonché contraddittorietà e/o illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della anzidetta circostanza attenuante) è inammissibile. Esso, infatti, risulta proposto per la prima volta i questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell’atto di appello. Deve sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). In proposito, si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame. La ratio di tale principio risiede nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv.256631). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricors consentiti, si evince l’inammissibilità delle censure che non siano state, p potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sar inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577; Sez.2, n. 40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME ed altro, Rv.196414); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore residente
Il i