Motivi di Appello: Il Divieto di Introdurre Nuove Questioni in Cassazione
Nel processo penale, la strategia difensiva deve essere costruita con attenzione fin dai primi gradi di giudizio. Omettere un argomento o una contestazione in appello può avere conseguenze irreversibili, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce un punto fondamentale: i motivi di appello non possono essere presentati per la prima volta in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte di Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto per il reato di ricettazione e la valutazione della pena, inclusa la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti.
Tuttavia, emergeva un vizio procedurale decisivo: la questione relativa all’attenuante non era mai stata sollevata come specifico motivo nel precedente atto di appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il rispetto della cosiddetta “catena devolutiva”. Secondo i giudici, consentire di sollevare per la prima volta in Cassazione una questione non discussa in appello creerebbe un inevitabile difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, poiché al giudice del gravame è stato intenzionalmente impedito di pronunciarsi su quel punto.
Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono state, invece, liquidate come manifestamente infondate, in quanto la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo corretto e conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Le Motivazioni: l’importanza strategica dei motivi di appello
Le motivazioni della Corte offrono spunti cruciali sulla redazione degli atti di impugnazione. I giudici hanno ribadito che la proponibilità di nuove questioni in sede di legittimità è sistematicamente non consentita. Questo non vale solo per le violazioni di legge, ma per tutte le questioni che non hanno costituito oggetto di specifici motivi di appello.
Il principio della catena devolutiva impone che l’ambito del giudizio di impugnazione sia definito dai motivi presentati dalla parte. Se una questione non viene sollevata, si presume che la parte abbia accettato quella parte della sentenza. Introdurla ex novo in Cassazione significherebbe aggirare questo principio, chiedendo alla Suprema Corte di valutare la correttezza di una decisione su un punto che il giudice precedente non ha mai avuto l’opportunità di esaminare.
Di conseguenza, il primo e più importante motivo del ricorso è stato stralciato per un vizio procedurale, rendendo di fatto inutile l’esame nel merito. Gli altri motivi, considerati generici, non hanno potuto sostenere da soli l’ammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. La stesura dell’atto di appello è un momento cruciale che definisce i confini invalicabili del successivo ricorso per Cassazione. Ogni potenziale vizio della sentenza di primo grado deve essere meticolosamente identificato e trasformato in uno specifico motivo di gravame. Dimenticare o tralasciare una doglianza significa precludersi per sempre la possibilità di farla valere nel grado più alto di giudizio. La strategia processuale non ammette ripensamenti: ciò che non viene contestato in appello non potrà, salvo rare eccezioni, essere recuperato in Cassazione.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame nel precedente grado di giudizio. Questo per evitare di annullare un provvedimento su un punto che è stato volutamente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché il motivo relativo al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non era stato sollevato in appello, interrompendo la “catena devolutiva”. Inoltre, le altre censure sulla pena sono state ritenute manifestamente infondate.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29016 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse . di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, non risulta essere stato previamente e specificamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
che le generiche censure relative al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al ritenuto giudizio di comparazione fra opposte circostanze e all’incremento di pena operato a titolo di continuazione, sono manifestamente infondate poiché la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza, già disposto dal giudice di primo grado, e il minimo incremento di pena a titolo di continuazione con motivazione conforme al dato normativo e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.