Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29245 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1965
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Fermo con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta per distrazione;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico;
ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha fornito un’adeguata motivazione circa la configurabilità del dolo specifico e che, in ogni caso, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo del decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, con il terzo motivo, esso eccepisce il vizio di violazione della legge per non avere il Giudice di merito concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena;
ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che, nell’atto di appello, non era stata espressamente richiesta l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, sicché non sussisteva, in capo al Giudice di appello, l’onere di motivarne la mancata applicazione, dovendo la relativa pronuncia attenersi ai motivi di gravame e segnatamente ai punti dedotti specificamente (v. per le attenuanti generiche, Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02, e, per la sospensione condizionale della pena, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
(fÌ–
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.