Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35241 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, nata a Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza emessa il 22 novembre 2022 dal Tribunale di Avellino, che aveva assolto l’imputata per particolare tenuità del fatto, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge, in particolare per erronea valutazione del contenuto dell’atto di impugnazione, ritenuto generico, nonostante risultino confutati i motivi di impugnazione. Secondo la Corte di
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appello l’impugnante si sarebbe limitato a chiedere l’assoluzione dell’imputata sostenendo l’uso personale della sostanza stupefacente e, ripercorrendo la motivazione del primo giudice, ha ritenuto sussistenti elementi da cui desumere la destinazione a terzi, in tal modo dimostrando di ritenere infondati i motivi addotti con i quali la difesa aveva evidenziato l’occasionalità della detenzione, il numero modesto di dosi ricavabili, l’assenza di contatti con potenziali acquirenti, confermata dall’operante, il mancato rinvenimento di denaro e la disponibilità del bilancino elettronico giustificata dalla dieta seguita dalla figlia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È noto che l’art. 581 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che nell’atto di gravame l’appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell’appello ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.
Come chiarito da questa Corte, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo, invece, che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che, quand’anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Occorre, quindi, che l’appellante non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito.
Nel caso di specie, la Corte di appello, dopo aver preso atto che il difensore chiedeva una pronuncia di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste ovvero perché non previsto dalla legge come reato in ragione della destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale, ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva desunto la destinazione alla cessione da una pluralità di elementi, quali il non modico quantitativo sequestrato (grammi 5,29 di cocaina), il numero di dosi ricavabili (22), il rinvenimento di un bilancino, di norma utilizzato per il confezionamento di dosi, e le modalità del fatto (ritardo nell’aprire la porta alle forze dell’ordine per disfarsi dello stupefacente, gettandolo nel water), rilevando che a tale ricostruzione l’appellante non aveva
contrapposto rilievi critici puntuali e specifici, ma generiche censure, fondate su elementi già compiutamente valutati dal primo giudice.
Nel formulare tale giudizio la Corte di appello si è limitata a riprodurre la motivazione adottata dal primo giudice, ponendola a confronto con i motivi di appello, ritenuti inidonei a contrastarla, ma, in tal modo, ha rilevato non la mancanza di specificità dei motivi di appello, bensì la loro infondatezza, ancorché manifesta.
Pur ribadendo le argomentazioni già respinte dal primo giudice, al fine di contrastarne la valutazione, l’appellante aveva evidenziato una non completa considerazione dei dati probatori, facendo leva, in particolare, sulle dichiarazioni dell’operante (il quale aveva escluso che l’imputata fosse persona dedita ad attività di spaccio e che il bilancino recasse tracce di stupefacente), che confermavano l’occasionalità del fatto e l’ammissione dell’imputata di aver acquistato lo stupefacente per uso personale (trovandosi in un momento di difficoltà), al pari dell’utilizzo del bilancino, rinvenuto in cucina, senza tracce sostanza stupefacente, esclusivamente utilizzato per la dieta della figlia, effettivamente robusta, come dichiarato dall’operante (pag.4 atto di appello).
Va ribadito che il giudizio sulla genericità e sulla manifesta infondatezza dei motivi non spetta al giudice di appello, neppure dopo la modifica dell’art. 581 lett. d) codice di rito, in quanto può dichiarare l’inammissibilità ai sensi di dett norma ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggono le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità cioè quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione resa nella sentenza impugnata e non quando, invece, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne la motivazione (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978).
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso, 7 ottobre 2025