Motivi di Appello: Il Divieto di Introdurre Nuove Questioni in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un principio cardine del nostro sistema processuale penale: l’impossibilità di sollevare per la prima volta in sede di legittimità questioni che non erano state incluse nei motivi di appello presentati al giudice di secondo grado. Questa regola, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, mira a garantire un corretto svolgimento del processo, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato, ai sensi degli articoli 635 e 625 del codice penale. L’unico motivo di ricorso per Cassazione si concentrava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione relativo alla qualificazione giuridica dell’istituto penitenziario (luogo del fatto) come ‘stabilimento pubblico’, una circostanza che aggravava il reato contestato.
La Decisione della Corte sui Motivi di Appello
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’organo supremo ha rilevato un vizio procedurale insuperabile: la questione giuridica sollevata dal ricorrente non era mai stata sottoposta all’attenzione della Corte d’Appello. Dall’analisi degli atti processuali, in particolare dal riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, è emerso che tale doglianza veniva formulata per la prima volta in sede di legittimità.
Il Principio di Devoluzione dell’Appello
La decisione si fonda sul cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Quando si impugna una sentenza, la cognizione del giudice superiore è limitata esclusivamente ai punti della decisione contestati nei motivi presentati. In altre parole, la Corte d’Appello può riesaminare solo le questioni specifiche sollevate dall’appellante. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può valutare la correttezza di una decisione di secondo grado su un punto che quella stessa corte non è stata chiamata a esaminare.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria ordinanza richiamando espressamente l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello non possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di Cassazione. La censura proposta dal ricorrente è stata quindi giudicata ‘tardivamente prospettata’.
Il ruolo della Cassazione non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono introdurre nuove strategie difensive o nuove interpretazioni giuridiche. Il suo compito è verificare la legittimità della sentenza impugnata, ossia la corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale da parte del giudice di merito, ma sempre entro i limiti delle questioni che gli sono state devolute. Introdurre nuovi argomenti in questa fase minerebbe la struttura stessa del processo e la certezza del diritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Sottolinea l’importanza cruciale di una redazione attenta e completa dell’atto di appello. Tutte le potenziali violazioni di legge e i vizi di motivazione devono essere identificati e argomentati in quella sede, poiché omettere una censura significa, di fatto, precludersi la possibilità di farla valere in Cassazione. La conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata quantificata in tremila euro. Questa pronuncia serve quindi da monito: la strategia processuale va definita in modo esaustivo fin dal secondo grado di giudizio, poiché le porte della Cassazione restano chiuse per le questioni sollevate tardivamente.
È possibile presentare per la prima volta un’argomentazione legale davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che le violazioni di legge non proposte nei motivi di appello non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione giuridica sulla qualificazione dell’istituto penitenziario come ‘stabilimento pubblico’ è stata sollevata tardivamente, non essendo stata inclusa nei motivi presentati alla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 635, comma secondo n.1 e 625, comma primo n. 7, cod. pen. ed il vizio di motivazione, non è proponibile in questa sede.
Dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata (pag.2) emerge che la questione relativa alla qualificazione dell’istituto penitenziario come stabilimento pubblico non era stata sottoposta alla cognizione della Corte di merito.
La censura in scrutinio deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte, con i motivi di appello, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.