Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 924 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ORZINUOVI il 18/12/1981
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazion di legge e il difetto di motivazione in relazione all’applicazione della circ aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamen della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente n consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espress art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in se legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di grav dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedi impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stat intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
che, in ogni caso, la censura sarebbe comunque manifestamente infondata (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Co GLYPH ‘ere estensore
Il Presidente