L’importanza dei motivi di appello specifici: un’analisi della Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione, la precisione è tutto. Formulare dei motivi di appello generici, senza individuare con chiarezza i punti della sentenza che si intendono contestare, può portare a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale della procedura penale, offrendo una lezione preziosa per imputati e difensori. Analizziamo insieme il caso e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado per una serie di reati gravi: tentata rapina, lesioni personali, porto di coltello, ricettazione e danneggiamento. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza, confermava la condanna, rideterminando la pena complessiva.
L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando una questione molto specifica: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. In particolare, lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato gli aumenti di pena applicati per la ‘continuazione’ tra i vari reati commessi.
La questione dei motivi di appello e la catena devolutiva
Il cuore della questione non risiede nel merito della doglianza, ma in un aspetto puramente procedurale. La Corte di Cassazione ha infatti rilevato un ‘vizio’ nell’iter processuale seguito dalla difesa. Il tema della mancata motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, sollevato per la prima volta in Cassazione, non era stato oggetto di uno specifico motivo di appello nel precedente grado di giudizio.
In appello, la difesa si era limitata a contestare ‘genericamente’ l’entità complessiva della pena, senza entrare nel dettaglio dei singoli calcoli e delle relative giustificazioni. Questo ha comportato, secondo i giudici, l’interruzione della cosiddetta ‘catena devolutiva’.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato. Quando un imputato presenta un appello, trasferisce al giudice superiore solo le questioni specificamente contestate. I punti della sentenza di primo grado che non vengono esplicitamente criticati con motivi precisi, passano in ‘giudicato’. In altre parole, diventano definitivi e non possono più essere messi in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Nel caso di specie, non avendo la difesa sollevato in appello la specifica questione della motivazione sugli aumenti per la continuazione, quella parte della sentenza di primo grado era diventata intoccabile. La Corte di Cassazione, quindi, non poteva esaminare un motivo che avrebbe dovuto essere proposto e discusso davanti alla Corte d’Appello. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Non è sufficiente una critica generica alla decisione del giudice; è necessario articolare motivi di appello chiari, dettagliati e pertinenti per ogni singolo punto della sentenza che si intende contestare. In caso contrario, si corre il rischio concreto di perdere l’opportunità di far valere le proprie ragioni, vedendo il ricorso dichiarato inammissibile per un vizio procedurale che preclude ogni discussione sul merito della questione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo specifico sollevato (mancata motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione) non era stato presentato nel precedente appello, ma solo genericamente si contestava l’entità della pena.
Cosa si intende per ‘interruzione della catena devolutiva’?
Significa che se un punto specifico di una sentenza non viene contestato nell’atto di appello, esso non viene ‘trasferito’ alla cognizione del giudice superiore. Di conseguenza, quel punto diventa definitivo e non può più essere discusso in Cassazione.
Cosa succede alle parti di una sentenza non contestate con specifici motivi di appello?
Le parti della sentenza che non sono oggetto di specifici motivi di impugnazione acquistano efficacia di ‘giudicato’, ovvero diventano definitive e non possono più essere messe in discussione nei successivi gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45937 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME imohamedimpugna la sentenza in data 27/01/2023 della Corte di appello di L’Aquila, che ha riformato la sentenza in data 30/03/2022 del Tribunale di Teramo, rideterminando la pena e confermando la condanna per il reato di tentativo di rapina, lesioni personali, porto di un coltello, ricettazione danneggiamento.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata motivazione sui sigoli aumenti per la continuazione.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché il tema della omessa motivazione degli aumenti di pena per la continuazione non è stato dedotto con l’appello, con il quale si faceva riferimento -genericamente- all’entità complessiva della pena.
Ciò premesso -e considerato che gli aumenti di pena in continuazione sono rimasti immutati- va conseguentemente rilevata l’interruzione della catena devolutiva.
A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso propost per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato eflcacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.