Motivi di Appello: Perché la Specificità è un Requisito Cruciale
Nel sistema processuale penale, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale della difesa, ma non è un atto da prendere alla leggera. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: i motivi di appello devono essere specifici, altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per chi si trova ad affrontare un processo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado con cui un imputato veniva condannato per il reato di ricettazione di un telefono cellulare. La difesa, non condividendo la decisione, proponeva appello, chiedendo principalmente due cose: la riqualificazione del reato da ricettazione a furto e la concessione delle attenuanti generiche.
La Corte d’Appello, tuttavia, non entrava nel merito della questione, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Secondo i giudici di secondo grado, i motivi presentati erano troppo generici e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza di primo grado. Contro questa ordinanza, la difesa presentava quindi ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, lamentando una violazione del diritto di difesa.
La Decisione della Corte e la Necessità di motivi di appello specifici
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso, confermando in pieno la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione.
Un appello non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in primo grado o a manifestare un generico dissenso. Per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata, evidenziando gli specifici errori logici o giuridici che avrebbero viziato il ragionamento del primo giudice.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la funzione dell’appello è quella di sottoporre al giudice superiore una critica mirata alla sentenza di primo grado. Il motivo deve, quindi, “confutare o sovvertire sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice”.
Nel caso specifico, la difesa si era lamentata della condanna per ricettazione, sostenendo si trattasse di furto, ma senza confrontarsi con il punto centrale della motivazione del Tribunale: l’imputato non aveva mai fornito una spiegazione plausibile su come fosse entrato in possesso del telefono. L’appello ignorava completamente questo snodo cruciale, rendendo la doglianza generica e, di conseguenza, inammissibile.
Lo stesso valeva per la richiesta di attenuanti generiche. La sentenza di primo grado le aveva negate sulla base della personalità dell’imputato e della sua recidiva specifica. L’atto di appello si limitava a richiederle senza spiegare perché, nonostante questi elementi negativi, l’imputato ne avesse diritto. Anche in questo caso, la mancanza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza ha reso il motivo inammissibile.
Conclusioni
Questa sentenza offre una lezione chiara: la redazione di un atto di appello richiede precisione, rigore e un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere disaccordo, ma è necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica che smonti punto per punto il ragionamento del giudice di primo grado. Un’impugnazione generica non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La difesa tecnica deve quindi essere esercitata con la massima diligenza per garantire che il diritto di impugnazione sia esercitato in modo efficace e non si risolva in un mero atto formale destinato al fallimento.
Perché un appello deve contenere motivi specifici?
Perché la sua funzione non è quella di ottenere un nuovo processo da zero, ma di sottoporre al giudice superiore critiche precise e argomentate contro le valutazioni logiche e giuridiche contenute nella sentenza di primo grado. Un motivo generico non permette al giudice d’appello di svolgere questa funzione di controllo.
Cosa ha reso generica la richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a furto?
La difesa non ha affrontato il punto centrale della motivazione della sentenza di primo grado, ovvero il fatto che l’imputato non aveva mai chiarito come fosse entrato in possesso del bene rubato. Ignorare questa argomentazione ha reso il motivo di appello vago e non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso (come nel caso di motivi manifestamente generici), viene condannata anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41790 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41790 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Ucraina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 7 luglio 2025, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini.
1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che la Corte di appello non aveva effettuato alcun filtro sull’atto di appello al fine di verificarne i requisiti di ammissibilità, ma era entrata nel merito, contestando le argomentazioni difensive: infatti, la Corte di appello aveva svolto valutazioni discrezionali, confrontandosi con la sentenza di primo grado ed addossando mancanze al difensore per avere proposto il gravame ‘ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza impugnata e le prove in atti’, affermazione priva di fondamento in quanto non vi erano prove testimoniali o documentali sulla configurazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e poichØ il difensore aveva spiegato dettagliatamente le ragioni per le quali riteneva che la fattispecie delittuosa contestata all’imputato configurasse il reato di furto e non quello di ricettazione; era stato argomentato anche il motivo con il quale erano state chieste le attenuanti generiche; pertanto, l’ordinanza violava il diritto di difesa del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve premettere che, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell’impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la proposizione di temi che sarebbero comunque
inidonei a sovvertire la decisione del giudice di primo grado.
Nel caso in esame, come evidenziato dalla Corte di appello, il motivo di appello relativo alla riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come l’imputato non aveva mai chiarito in che modo era entrato in possesso del telefono cellulare di cui al capo di imputazione e che le attenuanti generiche non erano concedibili alla luce della personalità dell’imputato, cui era stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (peraltro, neppure nel ricorso per cassazione viene chiarito perchØ l’imputato sarebbe meritevole del beneficio).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME