Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
Su ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
,,,/,/erso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r GLYPH Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che COGNOME è stato tratto a giudizio e condanNOME perché, esse sottoposto a misura di prevenzione personale, è stato sorpreso alla guida di u motociclo senza la patente di guida in quanto revocata;
che, il primo motivo di ricorso, relativo al mancato prosciogliment dell’imputato per mancanza di prove in ordine alla sua colpevolezza, inammissibile in quanto, oltre a prospettare deduzioni generiche, attien questione non sollevata con i motivi di appello, ove l’imputato aveva chiest piuttosto, la sospensione del processo in attesa della decisione della costituzionale sulla legittimità della norma incriminatrice;
che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneut secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernen le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al gi d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (S 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745);
che le medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento alla censura afferente alla mancata concessione della causa di non punibilità di all’art. 131-bis cod., non invocata con i motivi d’appello;
che anche il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione del circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. generiche è pariment inammissibile in quanto enunciato in forma aspecifica, avendo il Collegio, in o caso, tenuto conto dell’esistenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato, sintomatico della di lui persistenza nella condotta illecita e, di una propensione criminale incompatibile con l’invocata mitigazione del trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.